Cassazione Civile, Ordinanza n. 19857/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando quindi la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alle retribuzioni maturate dopo l'illegittima cessione di ramo d'azienda e fino alla proposizione della domanda giudiziale, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro coinvolto in una cessione di ramo d'azienda poi dichiarata illegittima in un precedente giudizio. Il lavoratore aveva ottenuto, in un separato giudizio, l'accertamento dell'illegittimità della cessione e aveva poi agito per ottenere il pagamento delle retribuzioni non percepite nel periodo successivo, sostenendo che il rapporto dovesse considerarsi ripristinato nei confronti della società cedente. La società ha resistito all'ingiunzione di pagamento e, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il giudicato esterno formatosi sul precedente giudizio, poiché in quel giudizio il lavoratore avrebbe potuto e dovuto chiedere anche le conseguenze economiche della nullità della cessione, incluse le differenze/retribuzioni; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1206 e 1207 c.c., deducendo che non potevano essere riconosciute retribuzioni per un periodo anteriore alla costituzione in mora del datore di lavoro tramite offerta della prestazione lavorativa, né per un periodo anteriore alla sentenza che aveva accertato l'illegittimità della cessione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché la domanda retributiva conseguente al ripristino del rapporto poteva essere proposta anche in un autonomo giudizio e, in ogni caso, il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; il secondo perché la questione della mora accipiendi e della decorrenza delle retribuzioni era nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata né dimostrata la sua tempestiva devoluzione nei gradi di merito.
Norme richiamate
Richiamato per il giudicato sostanziale; la Corte ne esclude la violazione poiché la pretesa retributiva poteva essere azionata anche autonomamente e l'eventuale omessa pronuncia non determinava giudicato sostanziale sulla domanda non esaminata.
Richiamato in tema di giudicato formale; non osta, nel caso concreto, alla riproposizione autonoma della domanda retributiva in assenza di una decisione di merito su di essa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È stato ritenuto violato dal ricorrente perché non ha trascritto né specificamente indicato gli atti e la sentenza rilevanti per consentire il controllo della Corte.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato come base per la decorrenza degli effetti della mora del creditore/datore di lavoro rispetto all'offerta della prestazione lavorativa.
Richiamato come base per la richiesta della società di delimitare temporalmente il diritto alle retribuzioni alla data della messa in mora.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile.
Massime di principio
- La domanda di pagamento delle retribuzioni conseguente al ripristino del rapporto di lavoro per declaratoria di nullità di una cessione di ramo d'azienda può essere proposta anche in un autonomo giudizio; la mancata riproposizione in appello non comporta, di per sé, giudicato sostanziale sulla pretesa, se sul punto non sia stata resa una decisione di merito.
- L'omessa pronuncia su una domanda produce, al più, un effetto di giudicato processuale, non un giudicato sostanziale idoneo a precludere in assoluto una successiva azione autonoma, salvo che dall'assetto processuale emerga una reiezione implicita o un assorbimento effettivo della domanda.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile l'osservanza dell'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda; in difetto, il motivo è inammissibile per impossibilità del controllo di legittimità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che introduca questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrato essere state tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
- La decorrenza del diritto alle retribuzioni in ipotesi di ripristino del rapporto per nullità della cessione e di offerta della prestazione lavorativa va esaminata solo se la relativa questione sia stata ritualmente introdotta e devoluta nei precedenti gradi di giudizio.
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