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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12217/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società agricola aveva proposto ai creditori insinuati al passivo del fallimento di un’altra società agricola un concordato fallimentare, poi omologato in sede di reclamo dalla Corte d’Appello dopo il diniego del Tribunale. Successivamente il Tribunale, su ricorso di un creditore, aveva dichiarato la risoluzione del concordato per inadempimento della proponente e la riapertura del fallimento; la Corte d’Appello aveva respinto il reclamo della proponente. In Cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciare la risoluzione in presenza di una causa di nullità del concordato, da ravvisarsi nell’impossibilità dell’oggetto dell’accordo, perché nelle more il fallimento aveva venduto un lotto di beni che la proponente intendeva acquisire come parte essenziale del compendio fallimentare. Ha inoltre dedotto che la nullità avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio e che, essendo il concordato nullo, non poteva esserne dichiarata la risoluzione per inadempimento, che presuppone un contratto valido ed efficace.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente fosse priva di interesse a censurare la sentenza per il motivo dedotto, perché anche una declaratoria di invalidità del concordato avrebbe comunque comportato la rimozione dell’omologazione e la riapertura del fallimento, risultato sostanzialmente equivalente a quello ottenuto con la risoluzione. Ha inoltre osservato che il regime dei rimedi contro il concordato fallimentare è speciale e tassativo: la legge fallimentare prevede solo risoluzione e annullamento, con espressa esclusione di ogni altra azione di nullità. Conseguentemente la domanda di nullità era inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e, per l’esito, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    è la formula del motivo di ricorso dedotto in cassazione, poi ritenuto inammissibile per difetto di interesse e per la specialità del sistema di rimedi contro il concordato fallimentare.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del concordato per impossibilità dell’oggetto.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla determinabilità e possibilità dell’oggetto contrattuale.

  • art. 1421 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la rilevabilità d’ufficio della nullità, ma la Corte ha rilevato che la stessa ricorrente non aveva interesse a far dichiarare la nullità del concordato da lei proposta.

  • artt. 137 e 138 legge fall.

    individuati come disciplina speciale e tassativa dei rimedi contro il concordato fallimentare, limitati rispettivamente a risoluzione e annullamento.

  • art. 138, comma 1, secondo periodo, legge fall.

    Non è ammessa alcuna altra azione di nullità

    la Corte lo interpreta come preclusione espressa di azioni di nullità diverse dai rimedi tipici previsti dalla disciplina fallimentare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base del procedimento camerale di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel concordato fallimentare, il sistema dei rimedi è speciale e chiuso: possono essere fatti valere solo risoluzione e annullamento nei casi previsti dalla legge, restando esclusa ogni autonoma azione di nullità.
  • La parte che ha proposto il concordato non ha interesse a farne dichiarare la nullità se l’effetto pratico dell’invalidità sarebbe comunque la rimozione dell’omologazione e la riapertura del fallimento.
  • La nullità non può essere utilizzata per aggirare il regime speciale del concordato fallimentare, quando la legge espressamente esclude ulteriori azioni oltre quelle tipiche.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, manca interesse quando la censura mira solo a sostituire una causa di caducazione con un’altra che produrrebbe il medesimo risultato processuale e sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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