Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24108/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 09/12/2024 che ha confermato il diniego di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in favore di Luigi Vitale. Vitale era stato condannato in primo grado per omicidio aggravato dalla finalità di agevolare l'associazione camorristica (clan D'Alessandro). La difesa deduceva vizi di motivazione e contraddittorietà (art. 606 lett. b), c) e lett. e) c.p.p.), sostenendo che erano intervenuti elementi nuovi e decisivi: la lunga detenzione pregressa (2005-2016), il successivo trasferimento a Torino, il periodo di arresti domiciliari dal 21/07/2022 senza violazioni e il ridimensionamento di alcune imputazioni nel giudizio di merito (assoluzione per tentato omicidio e esclusione della premeditazione). La difesa chiedeva che tali elementi fossero valutati in termini da superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dimostrare la recisione dei legami con il contesto camorristico. Il Tribunale aveva invece ritenuto tali elementi privi di novità e decisività, rilevando la gravità del fatto di omicidio, la presenza di condanna definitiva per detenzione di armi aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. (commessa nel 2021) e numerosi precedenti, elementi che smentivano la tesi di un distacco definitivo dal contesto mafioso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure della difesa fossero prevalentemente di natura controvalutativa e quindi estranee al sindacato di legittimità, che non può rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito adeguatamente motivate. Il giudice ha condiviso la motivazione del Tribunale del riesame secondo cui il venir meno di alcuni capi di imputazione non incide sulla persistenza della presunzione cautelare quando rimane una circostanza di gravità (in particolare la permanenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.) che indica stabile vincolo con struttura mafiosa. Ha inoltre ritenuto che il comportamento corretto durante gli arresti domiciliari costituisca al massimo segno di quiescenza e non prova della recisione dei legami criminali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riferita come la norma che regola la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che la perdita di alcune accuse non abbatta la presunzione quando persiste un titolo di reato grave (es. aggravante ex art. 416-bis.1) che giustifica la misura cautelare.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    La condanna per reati aggravati da questa norma è stata interpretata come indice significativo e stazionario di inserimento in contesto mafioso, idoneo a sostenere la presunzione di necessità della misura cautelare.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    L'esperienza di detenzione e la sostituzione della misura per reati di droga non sono ritenute di per sé elementi nuovi e decisivi tali da dimostrare la definitiva fuoriuscita dal contesto criminale; il comportamento in detenzione domiciliare è valutato al più come quiescenza.

  • art. 274, 275 comma 3, 292 e 310 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nelle censure della difesa (vizi di motivazione e criteri di applicazione delle misure), ma la Corte ha ritenuto le doglianze come ricadenti in una rivalutazione di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. e) e lett. b) e c)

    Riguarda le doglianze ammesse in cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure mosse rientrassero nelle critiche di fatto o di merito (controvalutative) escluse dal sindacato di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata con riferimento ai criteri per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero ipotesi tali da escludere la responsabilità del ricorrente e quindi non ha escluso la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione dei fatti: doglianze che mirano a rinnovare la valutazione probatoria sono inammissibili.
  • La sopravvivenza di un titolo di reato grave o di aggravanti connessi all'appartenenza mafiosa (es. art. 416‑bis.1) mantiene una presunzione cautelare forte, e la rimozione di altre imputazioni non è automaticamente idonea a far venir meno le esigenze cautelari.
  • Il buon comportamento durante gli arresti domiciliari è un elemento positivo, ma di per sé insufficiente a dimostrare la definitiva recisione dei legami con la criminalità organizzata; va invece documentata una prova nuova, specifica e decisiva di dissociazione.
  • Condanne o comportamenti recenti relativi a reati connessi alla disponibilità o all'uso di armi aggravati da fattori associativi pesano fortemente nella valutazione della persistenza del pericolo di reiterazione o di mantenimento di legami criminali.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare è necessario produrre elementi realmente nuovi e decisivi rispetto al giudicato cautelare (fatti, prove documentali o giuridiche) o individuare vizi formali/di diritto nel provvedimento; mere argomentazioni di merito o interpretazioni alternative dei fatti non sono sufficienti in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.