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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22259/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di anticipazione di crediti su ricevute bancarie acceso da una società poi fallita presso un istituto di credito. Nei giudizi di merito il fallimento aveva chiesto di accertare che le rimesse affluite sul conto dopo il fallimento dovessero essere restituite alla massa, deducendo l’inefficacia dei pagamenti e della clausola di compensazione. La Corte d’appello aveva invece ritenuto operante il patto di compensazione, ma aveva comunque escluso la compensazione ex art. 56 l.f. per il sopravvenuto fallimento. In Cassazione, con ordinanza n. 42008/2021, il ricorso della banca era stato accolto. Il fallimento ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avesse commesso un errore di fatto nell’affermare che l’efficacia e opponibilità della clausola di compensazione non fossero oggetto di contestazione nel giudizio di legittimità, mentre tale questione sarebbe stata effettivamente dibattuta dalle parti. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun errore revocatorio, poiché l’ordinanza revocanda si era limitata a interpretare gli atti del giudizio di legittimità e a trarre le conseguenze giuridiche dalle censure effettivamente proposte dalla banca. Ha osservato che il ricorso originario della banca presupponeva proprio la perdurante efficacia della clausola di compensazione e che il fallimento, nel controricorso, aveva replicato sulle rationes decidendi della sentenza d’appello senza proporre ricorso incidentale sullo scioglimento del mandato. Ne ha concluso che la doglianza mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione giuridica degli atti compiuta dalla Corte, attività estranea all’errore di fatto revocatorio. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del fallimento alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

    indicata come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dal fallimento

  • art. 42 l.f.

    richiamato dalla parte attrice quale base della domanda di accertamento nei confronti della banca

  • art. 44 l.f.

    richiamato per sostenere l’inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla società fallita dopo il fallimento

  • art. 56 l.f.

    richiamato per escludere, secondo la Corte d’appello, l’operatività della compensazione nel caso concreto

  • art. 78 l.f.

    richiamato sia nella ricostruzione del rapporto di mandato all’incasso sia nelle difese sulla sopravvivenza o scioglimento del patto di compensazione

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma posta a fondamento dell’impugnazione per revocazione dell’ordinanza di Cassazione

  • art. 395, primo comma n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre l’errore di fatto revocatorio

  • art. 1722 c.c.

    richiamato in relazione allo scioglimento del mandato

  • art. 1723 c.c.

    richiamato in relazione al mandato in rem propriam e alla sua eventuale sopravvivenza

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma modificativa che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. non può consistere nella contestazione della valutazione giuridica compiuta dalla Corte sugli atti di causa, ma solo in una falsa percezione di un fatto storico risultante dagli atti stessi e decisivo ai fini della decisione.
  • Quando una censura di legittimità presuppone necessariamente l’efficacia di una clausola contrattuale, quella efficacia non può dirsi esclusa dal semplice fatto che la parte abbia poi discusso della sua applicabilità al caso concreto.
  • Ai fini della revocazione, non è sufficiente allegare che una questione sia stata in qualche modo toccata nei precedenti scritti difensivi: occorre dimostrare che la Corte abbia fondato la decisione su un fatto erroneamente reputato inesistente o esistente, e non su un’interpretazione degli atti processuali.
  • La revocazione non è utilizzabile per rimettere in discussione rationes decidendi già ricostruite dalla Corte sulla base del ricorso, del controricorso e della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata proposizione di un ricorso incidentale su un distinto punto decisivo impedisce di trasformare quel punto in un fatto revocatorio decisivo.
  • L’accertamento che una clausola di compensazione sia rimasta operativa dopo il fallimento può costituire il presupposto logico di una successiva valutazione sulla compensabilità dei reciproci crediti, ma la contestazione della sola conclusione giuridica non integra errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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