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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33297/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel commercio di autovetture usate, recuperando a tassazione maggiori imposte IVA, IRES e IRAP per l'anno 2008. Le riprese riguardavano costi ritenuti non inerenti, sottofatturazione di ricavi e indebita detrazione dell'IVA per operazioni ritenute inesistenti. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello limitatamente alla ripresa IVA relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti, affermando che l'Ufficio non aveva provato la consapevolezza o conoscibilità, da parte della società, della frode IVA posta in essere dall'emittente delle fatture. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.P.R. 633/1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova del coinvolgimento della società nella frode carosello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata sul punto dell'onere probatorio: in tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione provare, anche per presunzioni, non solo l'inesistenza del fornitore ma anche elementi oggettivi e specifici da cui desumere che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta; sul contribuente grava poi la prova contraria di aver agito senza tale consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che gli elementi offerti dall'Ufficio non erano idonei: due intercettazioni telefoniche del 2010 e del 2012 non dimostravano la partecipazione della società alla frode riferita all'anno d'imposta 2008, una di esse neppure riguardando il legale rappresentante della ricorrente. L'Agenzia non aveva efficacemente censurato tale accertamento né dedotto ulteriori indizi. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    in materia di IVA, il diritto alla detrazione è escluso quando l'operazione è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

  • art. 2697 c.c.

    riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire gli elementi oggettivi e specifici della conoscibilità della frode; al contribuente spetta la prova contraria della propria buona fede e diligenza.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall'Amministrazione per dimostrare la conoscibilità della frode IVA.

  • art. 2729 c.c.

    gli indizi presuntivi devono essere gravi, precisi e concordanti per sorreggere la pretesa fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta infondata.

  • d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    non applicato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, con elementi oggettivi e specifici, la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della partecipazione dell'operazione a una frode fiscale.
  • Il contribuente può contrastare la pretesa dimostrando di aver agito senza consapevolezza della frode e con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
  • La regolarità contabile e dei pagamenti, così come l'assenza di un vantaggio economico dalla rivendita, non bastano da soli a escludere la detrazione IVA ove siano provate le condizioni soggettive della frode.
  • La prova della consapevolezza della frode può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere concreti e riferibili al periodo d'imposta contestato; elementi successivi o non pertinenti al soggetto accertato possono essere insufficienti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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