Cassazione Civile, Ordinanza n. 23045/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi l'esito di merito favorevole al controricorrente che aveva ottenuto in appello la declaratoria di usucapione. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento dell'intervenuta usucapione di alcuni fondi. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione dichiarando l'acquisto per usucapione in favore dell'attore originario. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 1141 e 1164 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso atti idonei a interrompere il termine utile per usucapire; con il secondo hanno dedotto violazione degli artt. 1141, 1143, 1158, 1164 e 2697 c.c., sempre per l'erronea lettura delle prove, contestando l'esclusione di un titolo originario della relazione con la res. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, già compiutamente esaminate dal giudice di appello, il quale aveva escluso sia l'esistenza di un titolo originario idoneo sia la ricorrenza di un riconoscimento non equivoco dell'altrui diritto; le trattative per l'acquisto dei beni, finalizzate a regolarizzare i rapporti o evitare la lite, non sono state ritenute sufficienti a interrompere l'usucapione o a integrare riconoscimento del diritto del proprietario.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in relazione al possesso e all'interversione del possesso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
Richiamato dai ricorrenti sul tema del possesso, senza accoglimento della censura perché la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione delle prove.
Richiamato dai ricorrenti quale norma sull'usucapione, ma la Corte ha confermato la correttezza della decisione di merito che aveva accertato il possesso utile.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'interruzione del termine e il tema del riconoscimento dell'altrui diritto; la Corte ha ribadito che serve una volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al titolare.
Richiamato dai ricorrenti sull'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato dalla Corte nel principio di diritto secondo cui il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore interrompe il termine utile per l'usucapione solo se non equivoco.
Richiamato dalla Corte in combinazione con l'art. 1165 c.c. per affermare che l'interruzione richiede un riconoscimento non equivoco del diritto altrui.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso la deducibilità di una diversa lettura delle prove sotto il profilo denunciato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, il riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore non può desumersi da una mera consapevolezza dell'altruità del diritto o da comportamenti equivoci: occorre una volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al titolare.
- La sola instaurazione o conduzione di trattative per la definizione della controversia o per la regolarizzazione dei rapporti non integra, di per sé, riconoscimento del diritto altrui né interrompe automaticamente l'usucapione, specie se le trattative sono finalizzate a prevenire o comporre una lite.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di sostituzione del convincimento del giudice di merito; la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie resta riservata al giudice del merito, purché la motivazione sia non apparente e logicamente comprensibile.
- Il possesso utile ad usucapire richiede l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa con animus rem sibi habendi, non necessariamente la convinzione soggettiva di essere titolare del diritto, e non è di per sé incompatibile con la conoscenza dell'altrui proprietà.
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