Cassazione Penale, Sentenza n. 16820/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fulgoni impugnava la conferma, in appello, della sentenza di condanna (rito abbreviato) per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589 c.p., comma 2 del testo vigente all'epoca) per un incidente verificatosi il 21 maggio 2011 che causò la morte di Acley Ferriera Couto. Il ricorso in Cassazione si articolava in tre motivi: (1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per presunta difformità tra la descrizione del fatto nel capo di imputazione (secondo cui il casco della vittima sarebbe stato perso durante la caduta) e la decisione che invece riteneva il casco correttamente indossato, con pregiudizio per la difesa; (2) carenza di motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza della colpa specifica, in particolare alla ricostruzione della velocità del veicolo di Fulgoni (e alla violazione dell'art. 142 C.d.S.) e alla ritenuta violazione dell'art. 149 C.d.S.; (3) mancata motivazione sull'elemento soggettivo della colpa in relazione alla prevedibilità dell'evento e alla possibilità di affidamento sulla corretta condotta della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto legittima la modifica/adeguamento della descrizione del fatto nella sentenza rispetto al capo di imputazione quando non pregiudica il diritto di difesa, soprattutto avendo l'imputato scelto il rito abbreviato e dunque potendo conoscere gli atti e le consulenze. Ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito circa l'affidabilità della consulenza tecnica del P.M. sulla velocità e la preferenza motivata rispetto alla consulenza difensiva (anche per diverse determinazioni della distanza tra punto d'urto e posizione finale del ciclomotore). Ha altresì ritenuto applicabile l'art. 149 C.d.S. in quanto l'obbligo di mantenere distanza di sicurezza opera anche per prevenire pericoli collegati alla circolazione del veicolo che precede, e che il comportamento della vittima era tale da dover far desumere all'imputato la necessità di moderare la velocità e mantenere distanza. Sulla prevedibilità, la Corte ha condiviso la valutazione di merito che ha ritenuto l'evento prevedibile alla luce delle concrete circostanze (spostamenti del ciclomotore, condizioni atmosferiche e caratteristiche del luogo). Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen. (omicidio colposo), comma 2 (testo vigente all'epoca dei fatti)
La condotta colposa con violazione delle norme sulla circolazione stradale integra l'aggravante prevista dal comma 2; la Corte ha confermato che Fulgoni ha commesso omicidio colposo aggravato per il sinistro descritto.
art. 62 n. 6 cod. pen. (attenuante)
È stata riconosciuta e applicata quale attenuante prevalente rispetto all'aggravante contestata, con conseguente riduzione della pena.
artt. 521, 522 e 516 cod. proc. pen. (correlazione tra imputazione e sentenza / nuove contestazioni)
La Corte ha confermato che una modifica della descrizione del fatto, purché non pregiudichi il diritto di difesa e renda l'imputazione conforme agli atti, non costituisce violazione delle norme sulla correlazione tra accusa e sentenza.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (criteri di sindacato sulla motivazione in Cassazione)
Il controllo di Cassazione riguarda la correttezza, la logica e la non contraddittorietà della motivazione; non è sindacabile quale giudice di merito la riconsiderazione degli elementi fattuali già valutati, salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale.
art. 142 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada, limiti di velocità)
La violazione del limite di velocità può essere accertata anche sulla base di consulenze tecniche che ricostruiscono la dinamica e la velocità, purché la motivazione sulla attendibilità del metodo e dei dati sia adeguata; la Corte ha ritenuto valida la ricostruzione del consulente del P.M.
art. 149 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (mantenimento della distanza di sicurezza)
La norma impone all'utente la responsabilità di mantenere distanza e capacità di arresto anche per prevenire ostacoli collegati alla circolazione del veicolo che precede; è applicabile anche quando i veicoli non procedono strictu sensu 'accodati' se sussistono ragioni di pericolo riconducibili al comportamento del veicolo precedente.
Massime di principio
- La descrizione del fatto contenuta nella sentenza può discostarsi dalla formulazione del capo di imputazione se l'adeguamento non lede il diritto di difesa: il criterio è la effettiva conoscenza e possibilità di contraddittorio sull'accaduto da parte dell'imputato.
- In caso di rito abbreviato l'imputato è presumibilmente a conoscenza degli atti e delle consulenze, il che riduce le censure sulla mancata discussione di elementi emersi nelle indagini.
- Le ricostruzioni tecniche della dinamica e della velocità possono validamente fondare la condanna se i giudici di merito motivano l'affidamento sui metodi e sui dati del consulente, spiegando perché siano più attendibili rispetto alle controdeduzioni difensive.
- L'obbligo di mantenere distanza di sicurezza (art. 149 C.d.S.) va interpretato in senso funzionale: opera anche per prevenire pericoli derivanti dal comportamento anomalo del veicolo che precede, non soltanto quando i veicoli procedono incolonnati.
- Il principio dell'affidamento sulla correttezza degli altri utenti della strada è temperato dall'obbligo di prevedere e difendersi da comportamenti anomali ragionevolmente prevedibili; il conducente deve moderare la velocità e mantenere distanza quando osserva segnali di condotta irregolare.
- In sede di Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della motivazione (completezza, logica, non contraddittorietà): non è consentita una ritrattazione dei fatti valutati dal merito salvo macroscopici errori logici o lacune motivazionali.
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