Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26248/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il recupero di somme asseritamente dovute su rapporti di conto corrente. La società correntista ha proposto opposizione e il Tribunale l'ha accolta, condannando la banca a restituire una somma a titolo di controcredito, ritenendo infondate le pretese creditorie per addebiti di interessi non dovuti e per contestazioni su nullità dei rapporti, anatocismo e usura. In appello la banca ha visto respingere il gravame; la Corte d'appello ha ritenuto inammissibile uno dei motivi perché aspecifico e ha escluso l'efficacia di giudicato della decisione resa in separato giudizio nei confronti dei garanti persone fisiche, ritenendo che quel giudicato non si estendesse alla debitrice principale, trattandosi di rapporti obbligatori autonomi. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo erroneamente dichiarata l'inammissibilità dell'appello per aspecificità; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la Corte d'appello negato effetti di giudicato alla sentenza del 2011 resa in altro giudizio e per non aver considerato la separazione delle cause; 3) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alle statuizioni di merito su nullità dei rapporti, anatocismo e usura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontava specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a una censura generica sull'art. 342 c.p.c. senza indicare chiaramente la motivazione del Tribunale e gli argomenti dell'appello. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso che il giudicato formatosi nei confronti dei garanti potesse estendersi alla debitrice principale, in applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 1306 c.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma una questione giuridica relativa all'efficacia del giudicato, estranea al perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve contenere una parte volitiva e una parte critico-argomentativa idonea a confrontarsi con la decisione impugnata; la censura in cassazione deve a sua volta essere specifica e confrontarsi con la ratio decidendi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge, ma il motivo resta inammissibile se non colpisce effettivamente la ratio della sentenza.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti; non si estende automaticamente a soggetti diversi da quelli del giudizio in cui si è formato.

  • art. 1306 c.c.

    La sentenza pronunciata tra creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di nullità processuale richiede un motivo effettivo e specifico; non basta una censura priva di confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Consente solo la denuncia di un omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non di mere questioni giuridiche o valutazioni.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere i motivi con specifica indicazione delle ragioni di censura; un motivo generico o non confrontato con la sentenza è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una censura astratta o generica.
  • L'efficacia del giudicato è circoscritta alle parti del giudizio in cui la sentenza è passata in giudicato; nei rapporti obbligatori solidali non si estende automaticamente ai coobbligati rimasti estranei a quel giudizio.
  • La deduzione di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e controverso, non la contestazione di una qualificazione giuridica o dell'efficacia di un giudicato.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, l'accesso agli atti è consentito solo se il motivo è prima ammissibile e specifico; non può supplire a un "non motivo".
  • Il rispetto dell'art. 342 c.p.c. va letto in termini di specificità e chiarezza dell'impugnazione, senza formalismi eccessivi, ma con necessaria individuazione degli errori attribuiti al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoObbligazioni solidali
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.