Sentenza n. 966/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserito diniego, comunicato oralmente, della richiesta di quattro giornate di permesso ex legge n. 104/1992 e art. 24 d.l. n. 18/2020, dal 25 al 28 marzo 2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già autorizzato a fruire dei tre giorni mensili previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per assistere il padre non convivente affetto da grave patologia, dopo aver fruito dei giorni ordinari dal 9 all’11 marzo 2020 ha chiesto ulteriori giornate ai sensi dell’art. 24 d.l. n. 18/2020. Ha dedotto che il beneficio costituisse un diritto potestativo non comprimibile per esigenze organizzative, che l’autorizzazione già rilasciata avesse accertato i presupposti del beneficio e che il diniego della richiesta dal 25 al 28 marzo fosse illegittimo per violazione degli artt. 33 l. n. 104/1992 e 24 d.l. n. 18/2020, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza. Ha inoltre domandato il risarcimento, iure proprio e iure hereditatis, del danno non patrimoniale asseritamente derivato dalla mancata possibilità di assistere il padre negli ultimi giorni e nelle ultime ore di vita. L’Amministrazione ha negato l’esistenza di un provvedimento di diniego, rilevando che la domanda aveva ricevuto parere favorevole e che, dal 25 marzo, il ricorrente era stato collocato in licenza straordinaria per gravi motivi familiari, per un periodo più ampio di quello richiesto. Quanto ai giorni precedenti, la conversione della licenza ordinaria in permessi ex legge n. 104/1992 sarebbe stata disposta in applicazione delle direttive sopravvenute.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le domande. Ha preliminarmente riconosciuto che, una volta accertati i presupposti di legge, i permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 costituiscono un diritto del lavoratore e non una concessione discrezionale subordinabile a generiche esigenze organizzative. Ha precisato, tuttavia, che l’art. 24, comma 2-bis, d.l. n. 18/2020, relativo alla compatibilità del beneficio con le esigenze organizzative delle Forze armate e di polizia, non era applicabile ai fatti del 23-25 marzo 2020 perché introdotto dalla legge di conversione del 24 aprile 2020. Nel caso concreto, però, non è stato prodotto alcun diniego. La domanda del 23 marzo recava parere favorevole e annotazione della sopravvenuta licenza per gravi motivi familiari; la licenza straordinaria concessa il 25 marzo autorizzava l’assenza per l’intero periodo richiesto e per ulteriori giorni. Le comunicazioni orali e l’indicazione provvisoria del turno non costituivano una determinazione conclusiva di rigetto. La conversione dei giorni di licenza precedenti non dimostrava l’illegittimità di un diniego, ma risultava coerente con le direttive applicative sopravvenute. Inoltre, il ricorrente non aveva impugnato specificamente la licenza straordinaria né chiesto la diversa imputazione delle giornate dal 25 al 28 marzo come permessi ex art. 24 d.l. n. 18/2020; tale questione non poteva quindi essere esaminata. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché mancavano sia un provvedimento illegittimo sia la prova del nesso causale tra l’attività amministrativa e il danno allegato. La domanda non riguardava i giorni 23 e 24 marzo, il 24 marzo il ricorrente risultava libero dal servizio e dal 25 marzo l’assenza era stata autorizzata. La liquidazione equitativa non poteva supplire alla mancata prova dell’esistenza del danno. È stata altresì esclusa la prova di un danno maturato in capo al padre e trasmesso iure hereditatis. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, il carattere eccezionale del contesto normativo e la natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104
permessi mensili per l’assistenza a persona con disabilità in situazione di gravità
Una volta accertati i presupposti legislativi, il beneficio integra un diritto del lavoratore e non può essere degradato a concessione discrezionale subordinata a generiche esigenze organizzative.
art. 24, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
ha incrementato di ulteriori dodici giornate il numero dei permessi fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020
La disposizione ha ampliato temporaneamente il numero dei permessi ex legge n. 104/1992 fruibili nei mesi indicati.
art. 24, comma 2-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27
compatibilità del beneficio con le esigenze organizzative delle Forze armate e di polizia
La disposizione non era applicabile ai fatti del 23-25 marzo 2020, essendo stata introdotta soltanto dalla legge di conversione del 24 aprile 2020.
La responsabilità dell’amministrazione per attività provvedimentale richiede la prova della condotta illegittima, dell’imputabilità soggettiva, del danno-conseguenza e del nesso causale.
Massime di principio
- I permessi previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, costituiscono un diritto del lavoratore e non una concessione discrezionale comprimibile per generiche esigenze organizzative dell’amministrazione.
- La tutela di annullamento presuppone l’esistenza di un atto amministrativo lesivo e concretamente impugnabile; comunicazioni interlocutorie, indicazioni provvisorie del servizio e vicende amministrative non aventi contenuto decisorio non integrano un diniego impugnabile.
- Quando l’amministrazione autorizza l’assenza dal servizio, a decorrere dalla data richiesta, mediante un diverso titolo giuridico e il ricorrente non impugna specificamente tale titolo né chiede la diversa imputazione dell’assenza, il giudice non può esaminare d’ufficio la legittimità della sostituzione del titolo di assenza.
- La conversione di un periodo di assenza in permessi ex legge n. 104/1992, disposta in applicazione di direttive amministrative sopravvenute, non costituisce di per sé ammissione dell’illegittimità di un precedente diniego o di una precedente condotta amministrativa.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per attività provvedimentale richiede la prova congiunta dell’illegittimità della condotta, dell’imputabilità soggettiva, del danno-conseguenza e del nesso causale; la liquidazione equitativa non può sostituire la prova dell’esistenza del danno né dei suoi elementi costitutivi.
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