Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento in parte qua del “permesso di costruire n. 39979 del 12/03/2025 per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia” rilasciato dal Dirigente del IV Settore Governo e Sviluppo Sostenibile del territorio del Comune di Montebelluna, per l'esecuzione dei lavori di cui alla “quinta variante in corso d'opera al p.c. n. 57017/20 del 15/07/2021 e voltura per la realizzazione di un complesso residenziale all'interno dell'ambito PP1 - area 1 e costruzione recinzione, da eseguirsi in Via Berto G., sul terreno così censito al C.T.: Comune di Montebelluna - Foglio 32 mappale 1296-1298-1300”, nella parte in cui tale provvedimento ha accertato e quantificato in un complessivo importo di € 174.386,65 anziché in un importo pari a 0,00 €, l'ammontare totale degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla società Deon Group S.r.l. e comunque, ed in ogni caso, nella parte in cui ha accertato e quantificato in un importo pari ad € 103.403,29, anziché in un importo pari a € 0,00, gli oneri di urbanizzazione primaria dovuti dalla società odierna ricorrente; nonché, per quanto occorrer possa, della nota del Dirigente IV Settore Governo e Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Montebelluna prot. n. 28.669 di data 3 giugno 2025 avente ad oggetto “Vs. rif. Codice pratica 2020/PC/0114/V05 - Codice rilascio R-PC/2025/0016 - UNIPASS: 03078620261-30072024-1204 - Richiesta modalità calcolo oneri concessori - RISCONTRO”; della determinazione del Dirigente IV Settore “Governo e Sviluppo Sostenibile del Territorio” del Comune di Montebelluna prot. n. 10002 in data 24.2.2024, atto non conosciuto; nonché di tutti gli altri atti e comunicazioni presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti; riservati motivi aggiunti di ricorso e azione risarcitoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire del 12 marzo 2025, nella parte relativa alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli atti comunali connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il permesso di costruire rilasciato per la quinta variante in corso d’opera relativa alla realizzazione di un complesso residenziale, contestando la richiesta di 103.403,29 euro per oneri di urbanizzazione primaria e di 70.983,36 euro per oneri di urbanizzazione secondaria. La ricorrente ha sostenuto che gli oneri fossero già integralmente assolti dalla dante causa nell’ambito della convenzione urbanistica attuativa del Piano particolareggiato n. 1 del 1998, mediante realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e cessione delle relative aree. Ha dedotto la violazione dell’art. 16 d.P.R. 380/2001, dell’art. 86 l.r. Veneto n. 61/1985, dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 8 e 9 della convenzione urbanistica, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, parità di trattamento e coerenza dell’azione amministrativa, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, perplessità ed erroneità della motivazione. In via subordinata ha sostenuto che, almeno per gli oneri di urbanizzazione primaria, la convenzione escludeva qualsiasi conguaglio ulteriore, poiché le opere erano state già realizzate. Il Comune ha eccepito che il piano attuativo e la convenzione erano da tempo scaduti e che l’area era stata assoggettata dal nuovo Piano degli Interventi a intervento edilizio diretto; ha inoltre rilevato che il nuovo progetto costituiva una variante sostanziale, con passaggio da otto unità abitative in quattro bifamiliari a quattordici unità in un complesso plurifamiliare, con diversa tipologia, sagome, distribuzione, maggiore volumetria e un ampio piano interrato, determinando un incremento del carico urbanistico.
La decisione
Il TAR ha riunito e respinto i due motivi. Ha ritenuto che il permesso di costruire impugnato non fosse rilasciato in attuazione del Piano particolareggiato del 1997, ormai interamente attuato e scaduto, ma in applicazione del nuovo Piano degli Interventi del 2020, che aveva riclassificato l’area e previsto l’intervento edilizio diretto. La ricorrente non poteva quindi invocare la convenzione urbanistica scaduta per ottenere lo scomputo integrale degli oneri, neppure limitatamente agli oneri di urbanizzazione primaria. La scadenza del piano di lottizzazione fa venir meno l’efficacia delle previsioni non attuate e consente al Comune di riconsiderare il fabbisogno di urbanizzazione e applicare gli importi vigenti, senza essere vincolato oltre la durata della convenzione al riconoscimento delle opere eseguite come integralmente sostitutive del contributo concessorio. Il Collegio ha inoltre accertato che l’intervento assentito costituiva una variante sostanziale rispetto al titolo del 2021 e comportava un incremento del carico urbanistico. Tale incremento giustifica la debenza degli oneri di urbanizzazione, la cui funzione è compensare la collettività per il nuovo carico urbanistico, mentre il costo di costruzione rappresenta la partecipazione del Comune all’incremento di valore dell’immobile. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
il permesso di costruire è oneroso mediante versamento di un contributo articolato in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione al carico urbanistico derivante dall’intervento edilizio; il costo di costruzione ha distinta funzione di compartecipazione all’incremento di valore della proprietà immobiliare.
art. 86 l.r. Veneto n. 61/1985
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa della pretesa esenzione o scomputo degli oneri, ma ritenuto non idoneo a fondare la pretesa in presenza di un piano attuativo e di una convenzione ormai scaduti e superati dalla nuova pianificazione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione al dedotto difetto o erroneità della motivazione della quantificazione degli oneri; la censura è stata respinta, essendo stata ritenuta giustificata la richiesta comunale dall’incremento del carico urbanistico.
art. 17 l. 1150/1942
Il decorso del termine decennale della lottizzazione convenzionata comporta, secondo il richiamato orientamento, il mantenimento dei soli allineamenti e delle prescrizioni di zona, salvo diversa disciplina, senza conservare l’efficacia delle obbligazioni convenzionali di scomputo oltre la durata della convenzione.
Massime di principio
- La scadenza del piano di lottizzazione e della relativa convenzione fa venir meno l’efficacia delle previsioni non attuate e impedisce al privato di invocare la convenzione scaduta per ottenere lo scomputo integrale degli oneri di urbanizzazione in relazione a un successivo titolo edilizio rilasciato in attuazione di una nuova disciplina urbanistica.
- Dopo la scadenza della convenzione urbanistica, il Comune può riconsiderare il fabbisogno di opere di urbanizzazione e applicare gli eventuali nuovi importi del contributo concessorio; l’impegno a considerare le opere eseguite come integralmente sostitutive degli oneri non vincola l’amministrazione oltre il termine di durata della convenzione.
- La debenza degli oneri di urbanizzazione dipende dal carico urbanistico dell’intervento: l’obbligo sussiste sia quando siano necessarie nuove opere di urbanizzazione, sia quando occorra utilizzare più intensamente quelle esistenti.
- Un intervento edilizio che sostituisca una precedente soluzione con un complesso di diversa tipologia, maggiore numero di unità abitative, diversa configurazione planivolumetrica e maggiore volumetria costituisce variante sostanziale e, ove determini un incremento del carico urbanistico, giustifica la richiesta degli oneri di urbanizzazione.
- La nuova disciplina urbanistica generale costituisce il parametro di riferimento per il rilascio del titolo edilizio quando il precedente piano attuativo sia scaduto, interamente attuato e superato dalla pianificazione successiva; la mera conferma di alcune destinazioni o parametri non rende nuovamente applicabile la convenzione originaria.
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