Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, avente ad oggetto l’accredito del beneficio economico della Carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Verona, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo previsto per la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022 e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’accredito della somma, oltre accessori. La sentenza non è stata impugnata, è stata notificata al Ministero il 27 marzo 2025 e il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, l’accredito della somma sul portafoglio della Carta del docente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha ritenuto che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientri tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. In assenza di elementi comprovanti l’adempimento, ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta del docente della ricorrente la somma riconosciuta dal giudicato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin da subito un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, destinato a intervenire su istanza della ricorrente qualora il Ministero non adempia nel termine assegnato, entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e adottare le misure necessarie.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
“al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato verificato quale presupposto di ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, cui il Ministero deve dare attuazione mediante accredito della somma riconosciuta dal giudicato.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, contenente un obbligo di facere o di pagamento a carico di una pubblica amministrazione, può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente le modalità concrete di esecuzione del giudicato, fissando un termine ultimativo per l’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla vana scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e a un’apposita istanza della parte vittoriosa.
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