Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore da due sentenze del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., limitatamente ai capi di due sentenze del Tribunale di Verona che avevano condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore quale procuratore antistatario. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento integrale delle somme dovute. Il ricorrente ha quindi dichiarato il soddisfacimento della propria pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese processuali poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria del ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il Ministero dovesse rifondere al ricorrente la metà delle spese del giudizio, in considerazione del pagamento intervenuto in via amministrativa durante il processo. Le spese sono state liquidate in euro 750,00, oltre agli accessori di legge se dovuti, con rimborso del contributo unificato. La restante metà delle spese è stata compensata.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del capo delle sentenze relativo al pagamento delle spese di lite.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio conseguente al sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Il pagamento intervenuto in via amministrativa dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la rilevanza della condotta dell'Amministrazione ai fini della regolazione delle spese processuali.
  • In caso di sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale e porre le spese, in tutto o in parte, a carico dell'Amministrazione la cui inerzia ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.