Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore da due sentenze del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., limitatamente ai capi di due sentenze del Tribunale di Verona che avevano condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore quale procuratore antistatario. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha provveduto al pagamento integrale delle somme dovute. Il ricorrente ha quindi dichiarato il soddisfacimento della propria pretesa e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese processuali poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria del ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il Ministero dovesse rifondere al ricorrente la metà delle spese del giudizio, in considerazione del pagamento intervenuto in via amministrativa durante il processo. Le spese sono state liquidate in euro 750,00, oltre agli accessori di legge se dovuti, con rimborso del contributo unificato. La restante metà delle spese è stata compensata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del capo delle sentenze relativo al pagamento delle spese di lite.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio conseguente al sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento intervenuto in via amministrativa dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la rilevanza della condotta dell'Amministrazione ai fini della regolazione delle spese processuali.
- In caso di sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale e porre le spese, in tutto o in parte, a carico dell'Amministrazione la cui inerzia ha reso necessario il ricorso.
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