Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Verona e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La sentenza ottemperanda, notificata al Ministero, aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio annuale di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’emissione della Carta e all’accredito della somma complessiva di 2.000 euro, oltre agli accessori. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha dimostrato l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, essendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito alcun elemento attestante l’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione è stata quindi ordinata ad accreditare sul portafoglio Carta del docente della ricorrente la somma di 2.000 euro entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il TAR ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere su istanza della ricorrente. La penalità di mora non è stata riconosciuta allo stato, ferma la possibilità di una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione con il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi del comma 4, lett. e)
La penalità di mora può essere disposta nel giudizio di ottemperanza, ma il TAR ha ritenuto che, considerata la nomina del commissario ad acta, non sussistessero allo stato i presupposti per riconoscerla, riservandosi una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di centoventi giorni
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, successivo alla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, costituisce presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico oggetto della sentenza ottemperanda e dell’ordine di accredito pronunciato dal TAR.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando esse impongano alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- La proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, nei casi previsti, la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato amministrativo o ordinario non eseguito, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale dimostrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione specifica dell’obbligo entro un termine ultimativo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, anche con facoltà di delega e subdelega.
- La nomina del commissario ad acta non determina automaticamente il riconoscimento della penalità di mora: la sua applicazione richiede una specifica valutazione giudiziale e può essere riservata a una fase successiva qualora l’Amministrazione non collabori all’esecuzione.
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