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Sentenza

Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo di due sentenze del Tribunale di Verona relativo alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e dell’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, limitatamente ai capi relativi alle spese di lite contenuti in due sentenze del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che avevano disposto la distrazione delle somme in suo favore quale difensore antistatario. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. L’Amministrazione ha confermato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria oggetto del giudizio di ottemperanza. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento era intervenuto in via amministrativa durante la pendenza del giudizio. Il Ministero è stato quindi condannato a rifondere al ricorrente la metà delle spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge, se dovuti, nonché il contributo unificato; la restante metà è stata compensata.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, proposto per ottenere l’esecuzione delle sentenze oggetto del giudizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la definizione del giudizio a seguito del soddisfacimento della pretesa nelle more del processo.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • Nel giudizio definito per adempimento intervenuto in corso di causa, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell’adempimento.
  • Se l’Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, tale circostanza può giustificare la condanna dell’Amministrazione alle spese, anche se il processo si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione amministrativa della controversia intervenuta durante il giudizio può giustificare una compensazione parziale delle spese, anziché la loro integrale imputazione alla parte che ha adempiuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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