Cassazione Civile, Ordinanza n. 27506/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un soggetto era stato condannato a pagare a una compagnia assicurativa una somma pari a euro 1.276,90, importo che la società aveva anticipato, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, per la registrazione di una sentenza civile relativa a un precedente rapporto tra le parti. Il debitore proponeva opposizione sostenendo che la somma effettivamente ricevuta per l’imposta di registro fosse stata pari a euro 673,72, poi restituita, e che non potesse essergli richiesto altro se non la ripetizione dell’indebito. In appello deduceva anche che il giudice di pace avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo riconosciuto la condanna non come restituzione ma come risarcimento del danno da negligente omissione della registrazione. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 99, 112 e 645 c.p.c., per avere il giudice mutato il titolo della domanda e superato i limiti del petitum e della causa petendi; 2) violazione dell’art. 2033 c.c., assumendo che, trattandosi di indebito, la condanna avrebbe dovuto limitarsi alla restituzione del percetto con interessi, non anche agli ulteriori importi dovuti per sanzioni e maggiorazioni, e lamentando altresì un travisamento dei fatti quanto all’ammontare dell’imposta di registro; 3) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., sostenendo che il rigetto dell’impugnazione non basti a fondare la responsabilità aggravata e che mancassero i presupposti di una lite temeraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché formulati senza un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale aveva infatti affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve decidere sulla base di tutte le prove offerte dalle parti e aveva valorizzato il fatto che la domanda monitoria non fosse stata limitata a una mera restituzione, ma comprendesse anche la rivendicazione del diritto al maggior importo rimborsato, in ragione dell’omesso pagamento dell’imposta da parte del professionista e dei danni conseguenti. La Corte ha inoltre rilevato che la restituzione della somma era avvenuta solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo e che il ricorrente, secondo buona fede e correttezza, avrebbe dovuto restituire tempestivamente quanto ricevuto per consentire la registrazione della sentenza ed evitare sanzioni e maggiorazioni. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. era stata basata sulla proposizione di un appello pretestuoso e inescusabile, in contrasto con i canoni di lealtà e probità processuale e con i criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la responsabilità aggravata. Nessuna spesa è stata liquidata per il giudizio di cassazione, perché la società intimata non ha svolto difese; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per censurare il preteso superamento del principio della domanda, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente rispetto alla reale ratio della decisione impugnata.
Invocato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello.
Richiamato dal ricorrente nel contesto dell’opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto che il giudice dell’opposizione debba decidere il merito sulla base dell’intero materiale probatorio.
La censura sulla ripetizione dell’indebito è stata reputata scollegata dalla sentenza impugnata, che aveva ricostruito la domanda come non meramente restitutoria ma anche risarcitoria.
La condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta legittima perché fondata sulla proposizione di un’impugnazione pretestuosa e inescusabile, non sul solo fatto della soccombenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge.
La trattazione è stata fissata con tale rito, circostanza processuale richiamata nell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito nel testo unico spese di giustizia il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve decidere il merito della domanda considerando tutto il materiale probatorio ritualmente offerto dalle parti, non solo quello disponibile al momento della richiesta monitoria.
- La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e se il giudice di merito ha semplicemente qualificato giuridicamente i fatti allegati dalle parti.
- In materia di ripetizione di somme versate per adempiere a un obbligo di registrazione, la tempestiva restituzione dell’importo ricevuto è doverosa quando ciò sia necessario a evitare o contenere conseguenze pregiudizievoli prevedibili, secondo buona fede e correttezza.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata non per il solo rigetto dell’impugnazione, ma quando il gravame sia proposto in modo pretestuoso o senza la normale diligenza necessaria a verificare la non fondatezza della propria tesi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvano in affermazioni astratte o in una diversa lettura dei fatti, senza un effettivo confronto con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
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