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Sentenza

Sentenza del 06/06/2019 n. 15339 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero di dazi, IVA e interessi per complessivi 70.545,26 euro, sostenendo che i certificati FORM A attestanti l'origine preferenziale salvadoregna del tonno fossero validi o, comunque, che l'importatore avesse agito in buona fede ai sensi dell'art. 220 del Codice doganale comunitario. Deduceva inoltre carenza di motivazione dell'avviso di rettifica, violazione del diritto di difesa per la mancata partecipazione alle indagini OLAF e spagnole, omessa pronuncia della CTR e possibilità di limitare il recupero ai soli lotti irregolari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di rettifica, anche se fondato su documentazione OLAF non integralmente allegata, purché i suoi elementi essenziali siano riportati nell'atto. Ha escluso la violazione del diritto di difesa, poiché la società aveva ricevuto il processo verbale di revisione e avuto un termine per presentare osservazioni. Ha inoltre confermato che i certificati FORM A erano invalidi: il tonno era stato pescato nelle acque delle Seychelles da pescherecci privi dei requisiti richiesti e non poteva quindi beneficiare dell'origine preferenziale salvadoregna. La buona fede non è stata provata e l'importatore professionale deve verificare l'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore. Non è stata riconosciuta neppure la possibilità di scindere il certificato e limitare il recupero, poiché mancava una tracciabilità idonea a distinguere i prodotti preferenziali da quelli non preferenziali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, ma è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 220, paragrafo 2, lettera b), Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    preclude la contabilizzazione "a posteriori" dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore

    L'esenzione dal recupero dei dazi richiede la prova cumulativa di un errore imputabile all'autorità competente, non riconoscibile da un operatore diligente, e del rispetto delle disposizioni doganali. La mera esistenza di un certificato rilasciato da un'autorità estera non dimostra la buona fede né impedisce il recupero quando il certificato deriva da informazioni inesatte dell'esportatore.

  • Art. 11, comma 5-bis, D.Lgs. n. 374/1990

    riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati "per relationem"

    L'avviso di rettifica è sufficientemente motivato se espone in modo comprensibile i fatti, le risultanze investigative e il percorso logico della pretesa, anche senza allegare integralmente i rapporti OLAF o gli atti richiamati, purché il contribuente possa difendersi concretamente.

  • Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    termine per presentare osservazioni e richieste successivamente al rilascio del processo verbale di constatazione

    Nel caso concreto il contraddittorio è stato ritenuto rispettato perché la società aveva ricevuto il processo verbale e disponeva di un periodo sufficiente per formulare osservazioni prima dell'avviso.

  • Art. 78 del Codice doganale comunitario

    Consente il controllo e la revisione successiva delle dichiarazioni doganali quando emergano errori negli elementi posti a base dell'accertamento, con conseguente rettifica dei dazi dovuti.

  • Art. 75 del Regolamento CEE n. 2454/1993

    La fruizione delle preferenze tariffarie nel Sistema delle Preferenze Generalizzate presuppone la validità del certificato di origine e la sussistenza dei requisiti di origine preferenziale.

  • Art. 111, comma 6, Costituzione e art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza è insufficiente solo quando manca del tutto, è apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente una semplice critica alla completezza o alla persuasività della motivazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'importatore che chiede un trattamento tariffario preferenziale deve verificare con diligenza qualificata l'origine della merce e l'attendibilità delle informazioni dell'esportatore; la semplice presenza di un certificato FORM A non garantisce automaticamente l'esenzione dai dazi.
  • Quando un certificato di origine risulta falso o invalido per dichiarazioni inesatte dell'esportatore, il rischio economico ricade normalmente sull'importatore, anche se questi non era consapevole dell'irregolarità.
  • La buona fede prevista dall'art. 220 del Codice doganale comunitario deve essere dimostrata dall'importatore e richiede non solo l'assenza di consapevolezza, ma anche l'adozione di controlli concreti e adeguati alla professionalità dell'operatore.
  • Un avviso doganale fondato su indagini OLAF può essere valido anche senza allegazione integrale dei rapporti investigativi, se l'atto ne espone gli elementi essenziali e consente una difesa effettiva.
  • La violazione del contraddittorio amministrativo determina l'annullamento dell'atto solo se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio e che, partecipando al procedimento, avrebbe potuto ottenere un esito diverso.
  • Il recupero dei dazi può essere limitato ai soli lotti non preferenziali soltanto se l'importatore dimostra una tracciabilità completa e chiara della merce, dalla materia prima fino alla lavorazione e all'importazione; in mancanza, l'invalidità del certificato può comportare il recupero sull'intero quantitativo.

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