Cassazione Civile, Ordinanza n. 20959/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta in relazione a un debito bancario precedente alla cessione di azienda tra una società cedente e la società cessionaria. Il creditore originario era un istituto bancario; il resistente, che aveva prestato fideiussione per la cedente, si era surrogato alla banca dopo il pagamento del debito. La cessionaria e i suoi soci opposero il decreto, sostenendo che il debito non fosse loro opponibile oppure che l'art. 2560 c.c. non consentisse di far gravare sul cessionario la pretesa del fideiussore, specie alla luce di una clausola contrattuale di esonero contenuta nel contratto di cessione. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) violazione dell'art. 653 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse errato nel "confermare" il decreto ingiuntivo invece di emettere una autonoma sentenza di condanna; 2) violazione dell'art. 2560, comma 2, c.c., sostenendo che il pagamento del fideiussore avrebbe estinto il debito principale verso la cedente, con conseguente insussistenza di responsabilità del cessionario e legittimazione del garante solo verso la cedente in regresso o surroga; 3) violazione degli artt. 1322 e 2560, comma 2, c.c., per avere la Corte territoriale reputato inderogabile la disciplina dell'art. 2560 c.c. e inefficace la clausola contrattuale che escludeva la responsabilità del cessionario per i debiti aziendali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione sulla fondatezza della pretesa sostanziale e, se l'opposizione è integralmente rigettata, l'eventuale formula di "conferma" del decreto va intesa come permanenza della condanna monitoria. Ha respinto anche i motivi relativi all'art. 2560 c.c., chiarendo che la norma è inderogabile solo nel senso che l'acquirente risponde dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori anteriori alla cessione e che eventuali pattuizioni di esonero o limitazione hanno efficacia solo inter partes e non sono opponibili ai terzi creditori, salvo loro consenso espresso e consapevole. Poiché il debito era iscritto nelle scritture obbligatorie e il creditore surrogato non aveva mai consentito alla liberazione della cedente, la società cessionaria e i soci illimitatamente responsabili restavano obbligati. La Corte ha altresì escluso che il fideiussore surrogato potesse agire soltanto verso la cedente, affermando che la responsabilità del cessionario permane nei confronti del creditore per il debito aziendale trasferito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un autonomo giudizio di cognizione sulla fondatezza della pretesa sostanziale; se l'opposizione è integralmente respinta, la formula di conferma del decreto non ne altera la sostanza decisoria.
Il primo comma regola la responsabilità per i debiti aziendali; il secondo comma opera come requisito di opponibilità verso l'acquirente, limitando la responsabilità ai debiti risultanti dai libri contabili obbligatori anteriori alla cessione. La disciplina è inderogabile nei confronti dei terzi creditori, salvo loro consenso alla liberazione del debitore.
L'autonomia contrattuale consente alle parti di pattuirе esoneri e limitazioni interne nella cessione d'azienda, ma tali pattuizioni non sono opponibili ai terzi creditori se non vi aderiscono espressamente e consapevolmente.
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il controllo del giudice investe non solo la regolarità del procedimento monitorio, ma soprattutto la fondatezza sostanziale del credito azionato; il rigetto integrale dell'opposizione lascia ferma la condanna monitoria nel suo contenuto sostanziale.
- Nella cessione d'azienda la responsabilità dell'acquirente per i debiti anteriori è ancorata alla loro risultanza dai libri contabili obbligatori alla data della cessione; questo è il presupposto decisivo di operatività della tutela dei terzi.
- Le clausole del contratto di cessione che escludano o limitino la responsabilità per debiti aziendali hanno efficacia solo tra cedente e cessionario e non possono pregiudicare il creditore terzo, salvo sua espressa e consapevole adesione.
- Il pagamento del debito da parte del fideiussore o del terzo surrogato non esclude, di per sé, la responsabilità del cessionario dell'azienda quando il debito era compreso nella cessione e risultava regolarmente registrato; il creditore può far valere la pretesa anche verso il cessionario nei limiti stabiliti dall'art. 2560 c.c.
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