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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12266/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria tributaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU per l’anno 2007 relativo a immobili con destinazione industriale, uffici, magazzino e area scoperta siti nel Comune di Ancona. La società contribuente contestava l’imposizione sulla parte adibita a laboratorio, sostenendo che in tale area si producessero rifiuti speciali di natura alimentare non assimilati agli urbani e dunque non soggetti a TARSU. La commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello della concessionaria ritenendo non provata da quest’ultima la natura non speciale dei rifiuti. Con il ricorso per cassazione la concessionaria deduceva, da un lato, omesso esame di fatti decisivi e, dall’altro, violazione delle norme sull’onere della prova e sulla disciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sostenendo che fosse la contribuente a dover provare i presupposti dell’esenzione e che le prove documentali valorizzate dai giudici di merito non fossero idonee a dimostrare la natura speciale e non assimilabile dei rifiuti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, in materia di TARSU, l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per l’esenzione o per la riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente, poiché si tratta di un’eccezione rispetto alla regola generale di tassazione dei locali occupati o detenuti. La CTR aveva quindi erroneamente invertito l’onere probatorio ponendo a carico dell’ente impositore la prova della natura non speciale dei rifiuti. La Corte ha inoltre rilevato che i documenti valorizzati dalla CTR non erano idonei, da soli, a provare l’inassimilabilità dei rifiuti. Per effetto di tale errore la CTR non aveva esaminato ulteriori questioni decisive, tra cui l’esatta superficie del laboratorio e la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le Marche, in diversa composizione, affinché proceda ai necessari accertamenti e determini l’importo dovuto per l’area laboratorio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro per la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono richiamati per censurare l’erronea valutazione delle prove e l’erronea ripartizione dell’onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova, che la Corte riconduce in materia di esenzione TARSU al contribuente.

  • art. 62, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 507 del 1993

    Il presupposto della TARSU è l’occupazione o detenzione di locali e aree; le esenzioni per aree inidonee a produrre rifiuti o che producono rifiuti speciali smaltiti dal produttore costituiscono eccezioni da provare dal contribuente.

  • art. 60 d.lgs. n. 507 del 1993

    È richiamato nel riepilogo della disciplina storica dei rifiuti ai fini della tassazione locale.

  • art. 39 l. n. 146 del 1994

    È indicato come norma che ha previsto l’assimilazione ope legis di alcune categorie di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, poi superata dal successivo intervento legislativo.

  • art. 184, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006

    È richiamato per la definizione di rifiuti urbani prima delle modifiche del 2020.

  • art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152 del 2006

    È richiamato come base per i criteri statali di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

  • art. 198, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 152 del 2006

    È indicato come norma che attribuisce ai comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

  • art. 21 d.lgs. n. 22 del 1997

    È richiamato nel contesto della necessità di un provvedimento di assimilazione da parte dell’ente impositore.

  • art. 2 d.P.R. n. 915 del 1982

    È richiamato nella ricostruzione storica della disciplina dei rifiuti speciali e della loro assimilazione.

  • deliberazione interministeriale 27 luglio 1984

    È richiamata come criterio storico di riferimento per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in mancanza di disciplina statale compiuta.

  • delibera n. 342 del 1.6.1998 del Comune di Ancona

    È menzionata come delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, da esaminare in sede di rinvio.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, il presupposto impositivo è l’occupazione o detenzione di locali o aree; l’esenzione o la riduzione per specifiche porzioni immobiliari costituisce eccezione e deve essere provata dal contribuente che la invoca.
  • Quando il contribuente deduce che i rifiuti prodotti in un’area siano speciali e non assimilabili agli urbani, l’onere di provare i presupposti dell’esenzione o dell’esclusione dal tributo non grava sull’ente impositore.
  • Documenti o pagamenti relativi allo smaltimento dei rifiuti non bastano, di per sé soli, a dimostrare la natura speciale e non assimilabile dei rifiuti stessi, se non ne specificano la tipologia e il regime di smaltimento.
  • Se il giudice d’appello fonda la decisione su un’erronea inversione dell’onere della prova, la motivazione risultante può essere travolta e impone il rinvio per l’esame delle ulteriori questioni non decise, come l’esatta individuazione della superficie tassabile e la validità della delibera comunale di assimilazione.

Come è indicizzato

MaterieTARSUContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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