Cassazione Penale, Ordinanza n. 22186/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale, per il reato di detenzione/trasporto di sostanze stupefacenti riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in relazione a cocaina e marijuana. Con un unico motivo ha denunciato inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 133 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse fissato la pena base in misura superiore al minimo edittale senza alcuna adeguata motivazione e quindi in modo eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, quando la pena è irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata sulla quantificazione, perché la media va calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni compresi tra minimo e massimo edittale e sommando il risultato al minimo. Ha inoltre osservato che la censura era comunque generica, poiché il ricorrente non aveva indicato quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre a una pena inferiore. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice applicata per la riqualificazione dei fatti relativi al trasporto di cocaina e marijuana in ipotesi di lieve entità.
La doglianza sulla pena è stata ritenuta infondata perché la determinazione di una pena al di sotto della media edittale non richiede una motivazione specifica e dettagliata, salvo che la censura indichi elementi concreti rilevanti.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, quando il giudice si colloca al di sotto della media edittale non è richiesta una motivazione analitica, essendo sufficiente una quantificazione coerente con il parametro edittale adottato.
- La media edittale va calcolata dividendo per due l'ampiezza del divario tra minimo e massimo della pena prevista, non dimezzando il massimo edittale.
- Il motivo di ricorso contro la determinazione della pena deve essere specifico e corredato dall'indicazione degli elementi concreti che avrebbero imposto un trattamento sanzionatorio più favorevole; in difetto, la censura è generica e inammissibile.
Come è indicizzato
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