Cassazione Civile, Ordinanza n. 39684/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2011, con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato a una società la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, assumendo che l’assenza di operazioni attive e il volume d’affari nullo per più annualità rivelassero la mancanza di un effettivo esercizio di impresa e, quindi, l’insussistenza del diritto alla detrazione. La Commissione tributaria regionale aveva invece confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l’attività imprenditoriale, ancorché con esiti negativi e con mancata vendita dell’immobile costruito, non escludesse la detraibilità dell’IVA sui costi di costruzione, poiché le spese erano inerenti e strumentali alla realizzazione del fabbricato destinato alla vendita e dunque all’oggetto sociale. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., deducendo che la mancanza di operazioni attive avrebbe dovuto escludere la qualifica di attività imprenditoriale e il conseguente diritto alla detrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in materia IVA, la detrazione spetta anche in assenza di operazioni attive quando gli acquisti o le spese passive siano effettivamente inerenti e strumentali a un’attività imprenditoriale programmata o preparatoria, senza che sia necessario il concreto avvio dell’attività tipica o la produzione immediata di ricavi. Nel caso concreto, la costruzione dell’immobile rientrava nell’oggetto sociale e le fatture contestate erano tutte connesse alla costruzione del bene, sicché la mancata vendita e il volume d’affari nullo non bastavano a negare la qualità di soggetto passivo IVA né il diritto di detrazione. Le spese processuali sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione dell’IVA sugli acquisti è ammessa se le operazioni passive sono inerenti all’esercizio dell’impresa; non è necessario che l’impresa abbia già realizzato operazioni attive, purché le spese siano collegate alle finalità imprenditoriali.
art. 4, comma 2, n. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le cessioni di beni da parte di una società di capitali sono considerate in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione della norma perché ritiene dimostrata l’inerenza delle spese alla costruzione del bene sociale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- In materia di IVA, il diritto alla detrazione può spettare anche prima dell’avvio effettivo dell’attività economica, se gli acquisti o le spese sono oggettivamente inerenti a un progetto imprenditoriale concreto e preparatorio.
- L’assenza di operazioni attive o il volume d’affari pari a zero non escludono di per sé la qualifica di soggetto passivo IVA, quando le spese passive siano funzionali alla realizzazione dell’oggetto sociale e alla futura attività imponibile.
- Ai fini della detrazione non conta il solo intento soggettivo, ma occorrono elementi obiettivi che confermino la finalità imprenditoriale dell’investimento; resta esclusa la tutela di iniziative connotate da frode o abuso.
- Il mancato utilizzo immediato del bene o il mancato conseguimento di risultati economici non incidono sul diritto alla detrazione se tali circostanze dipendono da fattori indipendenti dalla volontà del soggetto passivo.
- La verifica dell’inerenza deve concentrarsi sul nesso funzionale tra acquisto e attività programmata, potendo assumere rilievo la natura del bene, la destinazione sociale, le iniziative preparatorie e l’esistenza di ostacoli temporanei all’uso effettivo.
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