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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08046/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mediatore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento della provvigione per mediazione immobiliare relativa alla vendita di un terreno edificabile a Milano. La mediatrice sosteneva di aver ricevuto incarico dalla promittente venditrice per reperire un acquirente, con compenso pattuito pari al 3% del prezzo di vendita; dopo la stipula di un preliminare con una società acquirente, chiedeva il saldo della provvigione, dedotti alcuni acconti già corrisposti. La convenuta eccepiva prescrizione e negava che l’affare fosse stato concluso grazie alla mediatrice, sostenendo che l’acquirente era stato individuato da altro agente e che i pagamenti eseguiti si riferissero ad attività diverse (studio di fattibilità e bonifiche). In cassazione la ricorrente deduceva: omesso esame del momento di pagamento delle fatture e della loro consegna; motivazione apparente sulla prova della consegna e sulla non contestazione; violazione dell’art. 2944 c.c. perché il pagamento in acconto non costituirebbe riconoscimento del debito se non seguito da specifica richiesta del creditore; violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancata contestazione da parte dell’attrice circa altre attività svolte; nullità per tardiva produzione documentale ammessa in primo grado oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la preclusione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme; infondato il secondo, perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione sufficiente secondo il "minimo costituzionale"; infondato il terzo, perché il pagamento in acconto può essere valorizzato, insieme agli altri elementi istruttori, come atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e quindi come riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.; infondato il quarto, perché mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito; inammissibile il quinto, poiché la questione della tardiva produzione documentale non era stata dedotta con specifico motivo di appello. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’intimata; la ricorrente è stata condannata, inoltre, al pagamento di euro 3.000 ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione in presenza di doppia conforme sulle medesime questioni di fatto.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura per motivazione apparente è ammessa solo nei limiti dell'anomalia motivazionale radicale, non per contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.

  • art. 2944 c.c.

    Il pagamento in acconto di un debito, valutato insieme agli altri elementi del caso, può integrare un atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione e quindi valere come riconoscimento del debito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere invocato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

    Le questioni sulla tardiva produzione documentale in primo grado devono essere dedotte nei gradi di merito e non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.

  • art. 161 c.p.c.

    Le nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione; se non dedotte tempestivamente nei gradi precedenti, restano precluse.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati, con decisione conforme alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, comma 4 c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta nel procedimento ex art. 380-bis, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto attraverso il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente, non quando il ricorrente contesti la valutazione delle prove o la maggiore o minore persuasività del ragionamento del giudice di merito.
  • Il pagamento in acconto, soprattutto se accompagnato da fatture o altri elementi che lo colleghino al credito azionato, può essere valorizzato come riconoscimento del debito e come atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.
  • Le censure che mirano a sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito sono inammissibili in cassazione, perché trasformano impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • Le eccezioni relative a preclusioni istruttorie o nullità processuali che si siano formate nel giudizio di primo grado devono essere tempestivamente dedotte con i mezzi di impugnazione propri del grado successivo; se non lo sono, restano precluse in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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