Cassazione Penale, Sentenza n. 21656/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione che, applicando la disciplina del reato continuato in modo parziale, aveva cumulato alcune condanne e fissato la pena complessiva in 1 anno e 11 mesi di reclusione e euro 3.000 di multa. Il ricorrente deduceva violazione e erronea applicazione degli artt. 671 c.p.p., 81 c.p. e 4-vicies, L. 21/02/2006 n.49 e censurava la motivazione come contraddittoria e insufficiente, sostenendo che, salvo il reato di evasione (sent. 5), tutte le altre condanne riguardavano reati connessi alla commercializzazione di stupefacenti, commessi nello stesso territorio, e che la sua condizione di tossicodipendenza (allegata con certificazione medico-sanitaria) avrebbe dovuto indurre al riconoscimento della continuità ideativa anche per le altre sentenze; eccepiva inoltre che l'ordinanza non avrebbe considerato atti relativi alla frequentazione del Ser.D. e l'accertamento dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/1990 nella sentenza sub 7).
La decisione
la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e coerente la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto la continuazione solo tra le sentenze sub 3), 4) e 6) in ragione dell'omogeneità dei reati in materia di stupefacenti, della contiguità temporale e territoriale e della rilevanza della tossicodipendenza quando collegata a reati tra loro dipendenti; ha escluso la sussistenza della continuazione rispetto alle sentenze sub 1), 2), 5) e 7) in quanto differedo per tipologia (evasione, associazione per spaccio di ingenti quantitativi) e per notevole distanza temporale, elementi non idonei a dimostrare un unico disegno criminoso unitario. La Corte ha inoltre osservato che la condizione di tossicodipendenza era stata esaminata e che, secondo la giurisprudenza, essa può giustificare la continuità solo se le ulteriori condizioni (omogeneità, contiguità, programmazione preventiva) sono presenti. Ricorso rigettato; ricorrente condannato alle spese; omessa indicazione delle generalità nell'estratto a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma secondo)
disciplina della continuazione: richiede un "unico disegno criminoso" previamente deliberato; non si identifica con una mera propensione a delinquere e necessita di prova rigorosa della programmazione delle condotte
norma processuale richiamata nella censura sul procedimento di esecuzione; la Corte ha ritenuto priva di rilievo la doglianza rispetto alla motivazione dell'ordinanza dell'esecuzione
art. 4-vicies, legge 21 febbraio 2006, n. 49
norma richiamata dal ricorrente tra le censure procedurali; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione fosse stata erronea nell'ordinanza impugnata
d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 73 e art. 74)
art. 73 (illeciti in materia di stupefacenti) e art. 74 (circostanze aggravanti, comma 3 relativo alla dedizione all'uso di stupefacenti): i reati in materia di stupefacenti sono stati valutati singolarmente per verificare omogeneità e collegamento alla tossicodipendenza; l'aggravante ai sensi dell'art. 74 comma 3 è stata accertata in un procedimento ed è considerata rilevante solo se temporalmente e fattualmente collegata agli altri episodi
reato menzionato tra le sentenze considerate nella richiesta di applicazione della continuazione; la sua natura specifica è stata valutata nel confronto tra le varie sentenze
reato menzionato in una delle sentenze oggetto di valutazione; considerato nella ricostruzione del complesso delle condotte
prescrive l'omissione delle generalità e dati identificativi nelle diffusione degli atti: la Corte ha ordinato l'omissione conformemente alla norma
Massime di principio
- La configurabilità della continuazione richiede la prova di un "unico disegno criminoso" previamente deliberato: non basta la mera somiglianza o la propensione a delinquere.
- Indicatori utili per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità e programmazione delle azioni; la presenza di alcuni indicatori non è sufficiente se i reati sono frutto di determinazioni estemporanee.
- La condizione di tossicodipendenza del reo deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione quando prospettata: può giustificare la continuità solo se collegata fattualmente e temporalmente ai reati e se ricorrono anche gli altri requisiti della continuazione.
- Diversità della tipologia del reato (es. evasione o associazione per spaccio di ingenti quantitativi) e notevole distanza temporale possono escludere la sussistenza di un unico disegno criminoso.
- In sede di cassazione non è consentito un diverso apprezzamento libero degli elementi di fatto già motivati se la motivazione del giudice di merito è coerente e non affetta da vizi logici o giuridici; il gravame deve dimostrare errori di diritto o vizi specifici della motivazione.
- L'accertamento di aggravanti o di frequentazione di servizi sociosanitari (Ser.D.) rileva solo se inserito nella catena causale e temporale che unisce le condotte ai fini della dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso.
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