Cassazione Penale, Sentenza n. 27265/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato prosciolto in primo grado dal reato di molestie o disturbo alle persone, commesso ai danni di una persona offesa in un arco temporale compreso tra settembre 2020 e luglio 2021, con formula di particolare tenuità del fatto. L’imputato ha appellato chiedendo il proscioglimento per insussistenza del fatto, ma la Corte di appello ha confermato la decisione. In cassazione il difensore ha dedotto quattro motivi di vizio di motivazione e, per il quarto, anche violazione di legge: 1) la sentenza avrebbe omesso una risposta reale sul movente di ripicca originato da una precedente vicenda di ristrutturazione edilizia e posizionamento di materiali; 2) non avrebbe valutato presunte immissioni moleste subite dall’imputato e l’incidenza sulla sua salute, sostenendo che vi sarebbero state molestie reciproche; 3) avrebbe ritenuto integrata la fattispecie senza il requisito della petulanza, sostituito dalla sola consapevolezza dell’idoneità molesta dei comportamenti; 4) avrebbe motivato in modo stereotipato sulla rilevanza della comunicazione asincrona e non avrebbe scrutinato l’effettiva invasività della condotta, anche considerando la possibilità per la persona offesa di sottrarsi al contatto. Il Procuratore generale aveva concluso per l’accoglimento solo del terzo motivo e per l’inammissibilità del resto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo perché la dedotta vicenda del 2019 non incide sulla struttura del reato e non esclude la petulanza; il secondo perché il preteso comportamento molesto della persona offesa non era tale da integrare una reale reciprocità di molestie; il terzo perché la motivazione si conforma al principio per cui il dolo consiste nella coscienza e volontà della condotta consapevolmente idonea a molestare, mentre la petulanza è una modalità oggettiva dell’azione; il quarto perché, in linea con la giurisprudenza richiamata, ai fini del reato rileva l’invasività del mezzo utilizzato e non la possibilità per il destinatario di bloccare o interrompere il contatto dopo la realizzazione della condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per il reato di molestia o disturbo alle persone, la petulanza è intesa come modo di agire pressante, indiscreto e impertinente, oggettivamente idoneo a interferire nella sfera della libertà e della quiete altrui; rileva la coscienza e volontà della condotta consapevolmente molesta.
Richiamato per delimitare l’esposizione sintetica dei motivi di ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Impone, in caso di diffusione del provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nel reato di cui all’art. 660 c.p. la petulanza non si desume dal movente soggettivo o dal contesto storico del conflitto tra le parti, ma dalla forma concreta della condotta, che deve presentare carattere pressante, indiscreto e impertinente, con reiterazione idonea a invadere la sfera privata altrui.
- Ai fini della configurabilità della molestia o disturbo alle persone, la presenza di un precedente contrasto tra le parti o di un presunto diritto dell’agente non esclude il reato se le modalità esecutive restano oggettivamente moleste.
- La reciproca conflittualità tra autore e persona offesa non basta a escludere la tipicità: occorre che anche la condotta dell’altro soggetto sia a sua volta realmente molesta, non essendo sufficiente un comportamento non necessario o non specificamente orientato a provocare reazione.
- L’elemento soggettivo del reato di molestia consiste nella coscienza e volontà della condotta posta in essere nella consapevolezza della sua idoneità a disturbare; non è necessario un dolo specifico né rileva la convinzione soggettiva dell’agente di perseguire una ragione ritenuta legittima.
- Quando la molestia è veicolata tramite telefono o piattaforme di messaggistica, ciò che rileva è l’invasività del mezzo impiegato e la percezione immediata del destinatario, non la sua eventuale possibilità di bloccare il contatto o interrompere la comunicazione dopo che la condotta molesta si è già realizzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27211/2026 del 20/07/2026
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27212/2026 del 20/07/2026
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27214/2026 del 20/07/2026
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27215/2026 del 20/07/2026
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27217/2026 del 20/07/2026
- Sentenza penale · 20 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27219/2026 del 20/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →