Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32269/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi del ricorso principale sono stati assorbiti.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013 ai fini IRES, IRAP e IVA, nei confronti di una società ritenuta coinvolta in una frode carosello. L'Ufficio contestava la contabilizzazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e, per alcuni rapporti, anche oggettivamente inesistenti, con diversi fornitori indicati come privi di effettiva struttura organizzativa o come meri filtri interposti. La Commissione provinciale aveva respinto i ricorsi; la CTR aveva confermato il rigetto in larga parte, ritenendo infondate le censure sulla mancata conoscenza degli atti presupposti, sulla prova dell'inesistenza delle operazioni e sulla consapevolezza della frode ai fini della non detraibilità IVA, ma aveva anche annullato alcune riprese relative a operazioni qualificate come oggettivamente inesistenti. In Cassazione la società ha proposto sette motivi, tra cui: vizio di motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; ultrapetizione; violazione delle regole sulla detrazione IVA e sulla prova presuntiva; mancata prova della consapevolezza della frode. L'Agenzia delle Entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la parte della sentenza che aveva annullato alcune riprese fiscali. La Corte ha ritenuto fondati il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, rilevando che la CTR aveva trattato in modo indistinto contestazioni fattuali e giuridiche eterogenee, accomunando operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e omettendo un'effettiva e specifica motivazione sui singoli rapporti e fornitori; inoltre, aveva annullato alcune riprese con un percorso argomentativo intrinsecamente contraddittorio e privo di supporto probatorio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, intelligibile e non meramente apparente; non è sufficiente un ragionamento sintetico che unifichi senza distinzione contestazioni fattuali e giuridiche eterogenee.

  • art. 42 dpr 600/73

    La censura di invalidità degli avvisi per mancata conoscenza di atti presupposti è infondata se risulta che al contribuente sia stato notificato il processo verbale contenente il compendio delle indagini poste a base delle riprese fiscali.

  • art. 36, co. 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria deve esplicitare le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità della sentenza.

  • art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato quale parametro di disciplina della motivazione e della struttura della decisione nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Il richiamo è stato ritenuto improprio nella formulazione del motivo incidentale, ma la censura è stata letta come deduzione di omessa motivazione apparente, non come autonoma violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione è apparente quando il giudice accomuna in modo indistinto contestazioni eterogenee, senza distinguere tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e senza riferire gli specifici elementi probatori pertinenti a ciascun rapporto.
  • La validità della sentenza non è assicurata dalla sola esistenza grafica della motivazione: occorre un nucleo argomentativo effettivamente comprensibile, coerente e idoneo a rendere percepibile il percorso decisorio.
  • In tema di fatture per operazioni inesistenti, la prova e la valutazione devono essere calibrate sulla specifica natura della contestazione: la dimostrazione di trasporto, pagamento tracciato, prezzo di mercato e successiva rivendita può incidere sull'inesistenza oggettiva del rapporto, ma non è di per sé sufficiente a escludere la soggettiva interposizione o il difetto di operatività del fornitore.
  • L'accertamento della consapevolezza della frode ai fini fiscali non richiede la prova del dolo specifico penalistico, ma deve essere sorretto da elementi concreti e coerenti che dimostrino la conoscibilità della natura fraudolenta delle operazioni.
  • Quando l'Ufficio contesta plurimi schemi fraudolenti riferiti a diversi fornitori e differenti anni d'imposta, il giudice deve affrontare separatamente le singole contestazioni, pena la nullità della decisione per motivazione perplessa, contraddittoria o apparente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.