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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32991/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società consortile, deducendo di essere creditrice di uno dei coniugi per condotte illecite poste in essere quando questi aveva rivestito cariche apicali nella società e che avevano determinato un danno patrimoniale poi sfociato in transazioni fiscali, agiva per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti diversi atti dispositivi compiuti dal debitore: una donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale e un accordo di separazione omologato con trasferimento di un immobile alla moglie e corresponsione di somme di denaro. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo che gli atti fossero inseriti in un disegno unitario di depauperamento del patrimonio, che l'eventus damni sussistesse anche come variazione qualitativa della garanzia, e che vi fosse consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e della terza beneficiaria. I coniugi ricorrevano per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2901, 2697 e 171 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo in sintesi che gli atti dispositivi sarebbero stati anteriori al sorgere del credito e contestando la ricostruzione della corte territoriale sulla natura e sulla sequenza degli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di motivazione perché formulate secondo un paradigma non più vigente e, per il resto, ha osservato che le doglianze miravano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata si era attenuta ai principi in tema di revocatoria ordinaria: l'eventus damni può consistere anche in una modifica qualitativa del patrimonio e la scientia damni richiede la consapevolezza del pregiudizio al momento dell'atto, anche per il terzo nei negozi gratuiti. È stata quindi confermata la declaratoria di inefficacia degli atti verso il creditore, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato come norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che l'azione può colpire atti dispositivi pregiudizievoli anche quando l'evento dannoso consista in una variazione qualitativa della garanzia patrimoniale e quando sia provata la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, nei negozi gratuiti, del terzo.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dai ricorrenti, ma la Corte ritiene che le censure non introducano una vera questione di riparto dell'onere della prova; in concreto il giudice di merito ha fondato la decisione su presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 171 c.c.

    È solo richiamato nel ricorso, senza che la Corte sviluppi un'autonoma interpretazione di questa norma nel decisum.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili le doglianze di motivazione perché riferite a un vizio motivazionale non più censurabile nel previgente ampio paradigma, mentre l'attuale controllo è più circoscritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato per porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni può consistere non solo nella diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una sua alterazione qualitativa tale da rendere più incerta o meno agevole la soddisfazione del credito.
  • La scientia damni richiede che, al momento del compimento dell'atto dispositivo, il debitore conosca il pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni creditorie; nei negozi a titolo gratuito è rilevante anche la consapevolezza del terzo beneficiario.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Le doglianze sulla motivazione sono inammissibili se articolate secondo il paradigma del vizio motivazionale non più vigente, dovendosi rispettare il perimetro attuale del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCompensazione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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