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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07368/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Una società cliente aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità di un contratto di interest rate swap stipulato il 22 settembre 2008 e del relativo contratto quadro; in subordine aveva chiesto l’annullamento per vizi del consenso, ulteriormente in via gradata la risoluzione per inadempimento dell’intermediario, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto le domande. In appello, la Corte territoriale aveva escluso nullità, annullabilità e risoluzione, ma aveva riconosciuto un risarcimento limitato alla commissione implicita trattenuta dalla banca, ritenendo sussistente un inadempimento agli obblighi informativi. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: il primo denunciava, in termini generici, la violazione della disciplina TUF e Consob sulla qualificazione della fattispecie; il secondo censurava il mancato riconoscimento della nullità del derivato per difetto di causa e indeterminatezza dell’oggetto per assenza di indicazione del mark to market, dei costi impliciti, del pricing e degli scenari probabilistici; il terzo lamentava il mancato rilievo dell’operazione non par e della sua inadeguatezza rispetto al profilo dell’investitore; il quarto insisteva sull’annullamento per errore essenziale indotto dal deficit informativo; il quinto sulla risoluzione per grave inadempimento informativo; il sesto sulla quantificazione del danno, ritenuta indebitamente limitata alla sola commissione implicita e non alle perdite complessive subite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità, ritenendo non assolto l’onere di specificità del ricorso ex art. 366, n. 4, c.p.c. perché non erano indicate puntualmente le affermazioni di diritto della sentenza impugnata con cui si assumeva il contrasto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la mancata indicazione nel contratto di swap del mark to market, dei costi impliciti e, quindi, del fair value negativo del derivato incide sulla validità del contratto e ne determina la nullità, alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite n. 8770/2020 e dei principi euro-unitari in materia di trasparenza e informazioni sui costi e rischi dello strumento finanziario. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti perché attinenti a profili di annullabilità, inadempimento e risarcimento dedotti in via subordinata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e confrontarle con le precise affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

  • art. 21 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998)

    Richiamato come base dei doveri di diligenza, correttezza, trasparenza e corretta informazione dell’intermediario nei confronti del cliente.

  • art. 23 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998)

    Richiamato quale norma che impone all’intermediario di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l’interesse del cliente.

  • art. 27 reg. Consob n. 16190/2007

    Richiamato tra le norme regolamentari in tema di condotta dell’intermediario e informazione al cliente.

  • art. 28 reg. Consob n. 16190/2007

    Richiamato tra le norme regolamentari in tema di condotta dell’intermediario e informazione al cliente.

  • art. 29 reg. Consob n. 16190/2007

    Richiamato tra le norme regolamentari in tema di condotta dell’intermediario e informazione al cliente.

  • art. 31 reg. Consob n. 16190/2007

    Richiamato tra le norme regolamentari in tema di informazioni sugli strumenti finanziari e sui rischi connessi.

  • art. 32 reg. Consob n. 16190/2007

    Richiamato tra le norme regolamentari in tema di informazioni sugli strumenti finanziari e sui rischi connessi.

  • art. 40 reg. Consob n. 16190/2007

    Richiamato tra le norme regolamentari in tema di condotta dell’intermediario e informazione al cliente.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità rilevante nel caso non è una nullità virtuale da violazione di obblighi informativi, ma una nullità strutturale per mancanza di elementi essenziali del contratto.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti essenziali del contratto e alla dedotta indeterminatezza dell’oggetto.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato in relazione alla determinabilità dell’oggetto del contratto.

  • artt. 1427 ss. c.c.

    Richiamati con riferimento alla domanda subordinata di annullamento per vizi del consenso.

  • artt. 1453 ss. c.c.

    Richiamati con riferimento alla domanda subordinata di risoluzione per inadempimento.

  • artt. 1223, 1224 e 1226 c.c.

    Richiamati in relazione alla domanda risarcitoria e ai criteri di liquidazione del danno.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato con riferimento alla diligenza dell’intermediario nell’adempimento degli obblighi contrattuali.

  • art. 19 dir. 2004/39/CE

    Le informazioni fornite dall’impresa di investimento devono essere corrette, chiare, non fuorvianti e tali da consentire al cliente di comprendere natura, rischi, strumenti e costi dell’investimento.

  • art. 31 dir. 2006/73/CE

    La descrizione degli strumenti finanziari deve essere sufficientemente dettagliata da consentire decisioni di investimento informate, includendo natura e rischi del prodotto.

  • art. 33 dir. 2006/73/CE

    Le informazioni sui costi devono indicare il prezzo totale o, se non determinabile con esattezza, la base di calcolo, così da consentire la verifica del prezzo da parte del cliente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se resta affidato a una critica generica dell’impostazione complessiva della decisione di merito e non confronta puntualmente le norme invocate con specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
  • In tema di interest rate swap, la validità del contratto richiede che l’accordo tra intermediario e cliente consenta di conoscere in modo sufficientemente determinato la misura dell’alea, includendo il mark to market, gli scenari probabilistici e i costi, anche impliciti, che incidono sull’equilibrio economico dell’operazione.
  • La mancata esplicitazione nel contratto del mark to market negativo e dei costi impliciti non integra una mera irregolarità informativa, ma può tradursi in nullità strutturale del contratto per indeterminabilità dell’oggetto e, secondo la ricostruzione accolta, anche per difetto di causa tipica.
  • Negli strumenti derivati non è necessaria una perfetta equivalenza originaria delle prestazioni, ma è necessario che l’investitore sia messo in condizione di conoscere ex ante il valore del derivato e i criteri di determinazione dell’alea e dei costi, così da prestare un consenso realmente informato.
  • La disciplina europea sui servizi di investimento non osta a che l’ordinamento interno preveda effetti contrattuali invalidanti per la mancata indicazione di elementi essenziali dell’operazione, purché siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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