Cassazione Civile, Ordinanza n. 05665/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto d’azienda relativo all’attività di ristorazione esercitata in due locali di Roma. La società creditrice otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società cessionaria dell’azienda e dei suoi fideiussori per somme pretese a vario titolo in base al rapporto contrattuale e alla garanzia personale. I fideiussori proponevano opposizione sostenendo: che il debito fosse estinto per effetto dell’incasso di un assegno sottoscritto da uno dei garanti; che il credito non fosse liquido ed esigibile; che la fideiussione fosse nulla o inefficace per mancata tempestiva azione contro il debitore principale ai sensi dell’art. 1957 c.c.; che la garanzia fosse altresì nulla per indeterminatezza dell’oggetto. Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per mancata notifica del decreto ingiuntivo alla debitrice principale e conseguente inefficacia/improcedibilità del decreto anche verso i fideiussori; 2) violazione dell’art. 1957 c.c. e dei canoni ermeneutici per avere escluso la decadenza del creditore, assumendo che i garanti non avessero rinunciato alla garanzia temporale e che il creditore avesse agito tardivamente; 3) violazione dei criteri di interpretazione del contratto di fideiussione, sostenendo l’estinzione dell’obbligazione per un asserito pagamento di somme alla creditrice; 4) omessa pronuncia sulla nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto e sulla pretesa nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., nonché sulle domande riconvenzionali risarcitorie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo, affermando che il ricorso monitorio contro più coobbligati solidali può dar luogo a un cumulo litisconsortile facoltativo e che i rapporti processuali con ciascun ingiunto restano autonomi; perciò la mancata notifica del decreto alla debitrice principale non travolgeva la posizione dei fideiussori. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché sostanzialmente miravano a ottenere una nuova valutazione del fatto e dell’interpretazione del contratto, senza indicare specificamente le violazioni di legge e senza rispettare gli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la doglianza di omessa pronuncia era formulata in modo generico e non consentiva di individuare con chiarezza l’oggetto della pretesa omissione; la questione sulla nullità della clausola di rinuncia all’art. 1957 c.c. era a sua volta prospettata in modo incomprensibile; infine, la mancata statuizione espressa sulle domande riconvenzionali non integrava omissione, perché il rigetto dell’opposizione rendeva implicitamente infondate anche quelle domande. La Corte ha inoltre respinto l’istanza di rinvio per la dedotta morte del ricorrente e la rinuncia all’eredità degli eredi, rilevando la tardività dell’iniziativa.
Norme richiamate
La Corte non ha accolto la censura sulla decadenza del creditore, valorizzando la specificità delle doglianze processuali e il fatto che il motivo tendeva a un riesame del merito; confermato, nel giudizio di merito, che nel caso concreto la deroga contrattuale alla decadenza era stata ritenuta operante.
La doglianza sulla nullità per indeterminatezza dell’oggetto è stata reputata inammissibile perché formulata in modo generico e non specifico.
Le censure sull’interpretazione del contratto sono state respinte perché il ricorrente sollecitava una rivalutazione del significato delle pattuizioni, attività preclusa in cassazione se non nei limiti del vizio di violazione dei canoni ermeneutici, qui non adeguatamente dedotto.
Le doglianze sono state ritenute inidonee perché risolventesi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, non in una vera violazione delle regole di valutazione della prova.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono state reputate inammissibili o infondate per difetto di specificità o perché dirette al riesame del merito.
Il ricorso è stato giudicato inammissibile, tra l’altro, per mancata riproduzione del contenuto della clausola e degli atti processuali rilevanti, in violazione dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti.
Evocato nel primo motivo come parametro della dedotta nullità del procedimento, ma la censura è stata respinta.
La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa perché la decisione impugnata aveva già implicitamente e coerentemente assorbito le questioni sollevate.
Richiamato a sostegno della nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta generica o infondata.
Evocato per la nullità del contratto di fideiussione, ma la censura non è stata accolta per difetto di specificità.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della dedotta lesione del diritto di difesa, ma non accolto.
Indica il rito camerale in cui il ricorso è stato trattato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe una decisione fondata su più rationes decidendi deve colpire tutte le autonome ragioni poste a base della sentenza, altrimenti il motivo è inammissibile o infondato.
- La mancata notifica del decreto ingiuntivo a uno dei coobbligati solidali non travolge automaticamente l’opposizione proposta dagli altri ingiunti, perché i rapporti processuali restano autonomi nel cumulo litisconsortile facoltativo.
- Le doglianze in tema di interpretazione del contratto non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto: in cassazione occorre indicare in modo specifico quale canone ermeneutico sia stato violato e perché.
- Le censure fondate sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se denunciano un vero errore di percezione o di regola legale sulla prova, non quando mirano a ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede la chiara individuazione del petitum o della questione decisiva asseritamente non esaminata; una formulazione generica o incoerente rende il motivo inammissibile.
- Se il rigetto della domanda principale assorbe logicamente le domande riconvenzionali, il mancato esame espresso di queste ultime non integra necessariamente omessa pronuncia.
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