Cassazione Civile, Ordinanza n. 19242/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una comunicazione preventiva di ipoteca emessa a seguito del mancato pagamento di una somma complessiva di euro 422.277,56, portata da una pluralità di cartelle esattoriali relative agli anni 2001/2014. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo insussistente la prova della regolare notificazione delle cartelle presupposte. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione perché l’ente era stato difeso da un avvocato del libero foro. Nel ricorso per cassazione l’ente riscossore ha dedotto quattro motivi: violazione di norme sul patrocinio dell’ente e, in particolare, sull’ammissibilità della difesa da parte di avvocati del libero foro; omessa pronuncia e violazione delle norme sulla giurisdizione per il dedotto difetto parziale di giurisdizione su alcuni crediti; ulteriore violazione delle norme sulla giurisdizione; e violazione delle norme processuali che avrebbero imposto, in ipotesi di difetto di rappresentanza, l’invito a regolarizzare la costituzione in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che, nel contenzioso tributario, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi e stare in giudizio anche tramite avvocati del libero foro, quando la convenzione con l’Avvocatura dello Stato non riservi alla difesa erariale la rappresentanza nel giudizio tributario e non ricorrano le ipotesi speciali che impongono il patrocinio dell’Avvocatura. Perciò è stata cassata la sentenza impugnata e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come base del motivo con cui si denuncia la violazione di norme processuali sulla rappresentanza e sul patrocinio dell’ente nel giudizio di legittimità; il motivo è ritenuto fondato
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme che disciplinano la rappresentanza dell’ente nel processo tributario
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme che disciplinano il patrocinio e la rappresentanza nel processo tributario
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel quadro delle norme sul patrocinio nel processo tributario
art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n. 225 del 2016
nel combinato disposto con la convenzione del 22 giugno 2017 consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei casi non riservati all’Avvocatura dello Stato, di avvalersi di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati
art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019, conv. dalla legge n. 58 del 2019
richiamato quale norma rilevante sul regime del patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933
le ipotesi di conflitto o indisponibilità consentono deroghe al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, previa motivata delibera
art. 182, secondo comma, c.p.c.
è invocato nel quarto motivo per sostenere che, in caso di difetto di rappresentanza processuale, il giudice avrebbe dovuto invitare alla regolarizzazione
artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546 del 1992
sono richiamati nei motivi relativi alla giurisdizione e all’ambito del processo tributario
artt. 1, 2, 3 e 19 d.lgs. n. 546 del 1992
sono invocati nel secondo motivo per censurare la decisione sulla questione di giurisdizione
invocato nel primo motivo per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto parziale di giurisdizione
Massime di principio
- Nel processo tributario l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio tramite avvocati del libero foro quando la convenzione con l’Avvocatura dello Stato non riserva a quest’ultima la difesa nei giudizi tributari, senza che siano necessari ulteriori oneri formali di autorizzazione o documentazione del potere rappresentativo.
- L’inammissibilità dell’impugnazione non può essere dichiarata solo perché l’ente riscossore sia stato difeso da un avvocato del libero foro, se il quadro normativo e convenzionale consente tale modalità di patrocinio.
- Le questioni ulteriori dedotte con il ricorso restano assorbite quando il motivo accolto è sufficiente a determinare la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito.
- Quando il giudice di merito fonda l’inammissibilità dell’appello su un erroneo presupposto relativo alla rappresentanza processuale dell’ente, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame della controversia.
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