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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19242/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una comunicazione preventiva di ipoteca emessa a seguito del mancato pagamento di una somma complessiva di euro 422.277,56, portata da una pluralità di cartelle esattoriali relative agli anni 2001/2014. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo insussistente la prova della regolare notificazione delle cartelle presupposte. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione perché l’ente era stato difeso da un avvocato del libero foro. Nel ricorso per cassazione l’ente riscossore ha dedotto quattro motivi: violazione di norme sul patrocinio dell’ente e, in particolare, sull’ammissibilità della difesa da parte di avvocati del libero foro; omessa pronuncia e violazione delle norme sulla giurisdizione per il dedotto difetto parziale di giurisdizione su alcuni crediti; ulteriore violazione delle norme sulla giurisdizione; e violazione delle norme processuali che avrebbero imposto, in ipotesi di difetto di rappresentanza, l’invito a regolarizzare la costituzione in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che, nel contenzioso tributario, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può costituirsi e stare in giudizio anche tramite avvocati del libero foro, quando la convenzione con l’Avvocatura dello Stato non riservi alla difesa erariale la rappresentanza nel giudizio tributario e non ricorrano le ipotesi speciali che impongono il patrocinio dell’Avvocatura. Perciò è stata cassata la sentenza impugnata e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio tramite avvocati del libero foro quando la convenzione con l’Avvocatura dello Stato non riserva a quest’ultima la difesa nei giudizi tributari, senza che siano necessari ulteriori oneri formali di autorizzazione o documentazione del potere rappresentativo.
  • L’inammissibilità dell’impugnazione non può essere dichiarata solo perché l’ente riscossore sia stato difeso da un avvocato del libero foro, se il quadro normativo e convenzionale consente tale modalità di patrocinio.
  • Le questioni ulteriori dedotte con il ricorso restano assorbite quando il motivo accolto è sufficiente a determinare la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito fonda l’inammissibilità dell’appello su un erroneo presupposto relativo alla rappresentanza processuale dell’ente, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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