Cassazione Penale, Ordinanza n. 31402/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (interessato)
La controversia
La Corte di appello aveva rigettato l'istanza di riabilitazione proposta ai sensi dell'art. 70 d.lgs. 159/2011 in relazione a una misura di prevenzione personale applicata dal 3 novembre 2005 per la durata di un anno e integralmente espiata nel 2009. Nel ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava che il giudice di merito avesse considerato come ostativi alla riabilitazione anche precedenti penali anteriori alla espiazione della misura di prevenzione; si sosteneva inoltre che i precedenti successivi dovessero essere valutati nell'arco temporale complessivo dalla espiazione fino alla domanda, valorizzando soprattutto il triennio anteriore all'istanza, con allegazione di una condotta corretta negli ultimi dieci anni, dedizione al lavoro e alla famiglia, che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo, qualificando l'impugnazione come opposizione, poiché il provvedimento della Corte di appello sulla riabilitazione ex art. 70 d.lgs. 159/2011, emesso con irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale, è impugnabile con opposizione e non con ricorso per cassazione. Di conseguenza ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per la prosecuzione del procedimento nella forma corretta.
Norme richiamate
"Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione"
la riabilitazione in materia di misure di prevenzione personali presuppone il decorso di tre anni dalla cessazione della misura e la prova costante ed effettiva di buona condotta; il provvedimento che decide sull'istanza, se adottato con anticipazione irrituale del contraddittorio, si impugna con opposizione
il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, secondo la disciplina del procedimento camerale non partecipato come modificata dal d.lgs. 150/2022
il motivo del ricorso è stato enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione
richiamato come riferimento al contraddittorio camerale irritualmente anticipato
Massime di principio
- Il provvedimento della corte di appello che decide sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ex art. 70 d.lgs. 159/2011, quando sia emesso 'de plano' o all'esito di un'anticipazione irrituale del contraddittorio in camera di consiglio, non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con opposizione.
- In presenza di una impugnazione proposta nella forma errata contro un provvedimento impugnabile con opposizione, il giudice di legittimità deve riqualificare l'atto nell'esatto mezzo di impugnazione e disporre la trasmissione degli atti al giudice a quo.
- La verifica della riabilitazione ex art. 70 d.lgs. 159/2011 ruota sulla dimostrazione di una buona condotta costante ed effettiva nel periodo rilevante successivo alla cessazione della misura di prevenzione.
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