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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31333/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova dell'8 luglio 2025. Dal testo emerge che l'imputazione concerneva il delitto di calunnia, per avere rivolto un'accusa falsa nei confronti di un terzo, fondando la contestazione anche su un verbale redatto in sede di indagini difensive da tale soggetto. Il ricorso riproponeva censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, ma il testo non consente di ricostruire nel dettaglio tutti i singoli motivi dedotti; è però chiaro che la difesa contestava la ricostruzione dei fatti e la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, nonché la rilevanza di asseriti vizi della procura speciale conferita al soggetto che aveva redatto il verbale. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già vagliate e motivate in modo corretto dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione logicamente coerente e immune da manifeste incongruenze, sia quanto ai profili oggettivi sia quanto a quelli soggettivi del delitto di calunnia. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con le ordinarie conseguenze processuali derivanti dall'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato di calunnia contestato nel caso concreto; la Corte ne richiama la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi già ritenuta dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella di merito quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle censure, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste illogicità.
  • Nel delitto di calunnia, la verifica di legittimità può limitarsi a constatare che la motivazione di merito abbia logicamente accertato sia gli elementi oggettivi sia quelli soggettivi del reato.
  • Eventuali contestazioni su profili formali estranei alla prova del fatto, se non incidono sulla tenuta logica e giuridica della motivazione di merito, non sono di per sé idonee a scalfire l'affermazione di responsabilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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