Cassazione Penale, Ordinanza n. 31298/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal G.u.p. di Trieste, con la quale gli era stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 60.000 di multa per reati in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, commessi in parte in flagranza il 30 settembre 2024 e in parte nel mese di settembre 2024. Con il primo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. in sede di patteggiamento, sostenendo che l'accusa relativa a uno dei capi si fondasse solo sulle sue dichiarazioni spontanee e su quanto riferito in udienza di convalida, oltre che su generici richiami a video e chat contenuti nella notizia di reato, con esame solo sommario del telefono sequestrato. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'erronea applicazione dell'art. 444, comma 2, c.p.p., lamentando l'insussistenza delle aggravanti contestate: in particolare, ha sostenuto che l'impossibilità di identificare gli altri concorrenti impedisse di stabilire il numero dei correi e che il trasporto di quattro persone fosse inferiore alla soglia richiesta dal legislatore. La Corte ha però rilevato che tali censure, formalmente dirette contro la qualificazione giuridica, miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento fattuale e probatorio, non consentito nel limitato perimetro del ricorso avverso sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che, nel giudizio di patteggiamento, non sia deducibile il vizio motivazionale relativo alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre affermato che l'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo quando risulti immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, mentre nel caso concreto il motivo richiedeva una rivalutazione di fatto e di prova. Ha quindi confermato la sentenza di applicazione della pena e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Nel patteggiamento il giudice applica la pena richiesta dalle parti; la censura dell'imputato non può trasformarsi in una revisione del compendio fattuale e probatorio sottostante, nei limiti del rito prescelto.
art. 448 c.p.p.
L'impugnazione per cassazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma; restano fuori le doglianze che investono la valutazione delle prove o la mancata declaratoria di proscioglimento in fatto.
art. 129 c.p.p.
Nel patteggiamento il richiamo all'art. 129 c.p.p. è sufficiente se il giudice dà conto, anche in forma sintetica, dell'avvenuta esclusione di cause di proscioglimento evidenti.
art. 606 c.p.p.
È stato invocato per dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto.
art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
commi 1, 3 e 3-ter lett. b
Disciplinano il reato contestato in materia di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e le aggravanti richiamate nel capo di imputazione.
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato per la contestazione mossa all'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito dedurre censure che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, richiedano una rivalutazione del materiale probatorio o delle circostanze di fatto.
- La mancata o sintetica motivazione sul punto dell'art. 129 c.p.p. in sentenza di patteggiamento non integra di per sé vizio denunciabile, essendo sufficiente un richiamo che consenta di ritenere avvenuta la verifica dell'assenza di cause di proscioglimento evidenti.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'inquadramento dato in sentenza sia immediatamente e macroscopicamente incompatibile con il capo di imputazione; se la censura implica apprezzamenti di fatto o di prova, è inammissibile.
- Quando il capo di imputazione descrive in modo espresso gli elementi numerici o finalistici rilevanti per le aggravanti, non è consentito in cassazione sostituire a tale contestazione una diversa lettura dei dati fattuali al fine di escluderne la ricorrenza.
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