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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31320/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'interessato e quindi privo della necessaria sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistente una colpa nell'irritualità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il soggetto ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 750/2026 emessa il 10 febbraio 2026 dal Magistrato di Sorveglianza di Palermo. La Corte rileva che il ricorso è stato presentato senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, circostanza che ne determina l'inammissibilità ai sensi delle norme processuali richiamate.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto nelle forme previste e, per l'impugnazione personale dell'interessato, è necessario il rispetto della disciplina sulla sottoscrizione da parte di difensore abilitato per il giudizio di legittimità.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata quale fonte di introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione comporta inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di valida sottoscrizione difensiva può essere dichiarata de plano, senza necessità di ulteriore contraddittorio.
  • Quando l'impugnazione è irrituale per colpa della parte, la declaratoria di inammissibilità può essere accompagnata dalla condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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