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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31339/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 19/06/2025 deducendo un solo motivo, relativo alla tenuta della motivazione della decisione impugnata in punto di aumento di pena per la continuazione. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione fosse insufficiente o comunque non adeguata a giustificare l'aumento applicato a tale titolo. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che dal complessivo tenore della decisione di merito, con specifico richiamo al passaggio di pagina 3, terz'ultimo capoverso, emergeva adeguatamente il percorso giustificativo seguito per confermare la pena irrogata per continuazione, anche in ragione della modestia dell'aumento apportato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unica doglianza proposta era manifestamente infondata, perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e comprensibile sulla determinazione dell'aumento per la continuazione, e che la lieve entità dell'aumento confermava la correttezza del ragionamento del giudice di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono derivate le statuizioni accessorie previste per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione relativa alla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione è infondata quando la sentenza di merito consenta di ricostruire il percorso giustificativo seguito dal giudice.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente se, letta nel suo complesso, rende comprensibile la ragione della conferma del trattamento sanzionatorio, anche quando l'aumento applicato è modesto.
  • La manifesta infondatezza dell'unico motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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