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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31341/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). Il ricorso lamentava, in sostanza, un asserito difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che l'imputazione e il patto non consentissero di ricomprendere quella specifica aggravante nei termini in cui era stata valorizzata in motivazione. La censura mirava quindi a contestare la legittimità dell'accordo e della decisione di patteggiamento sotto il profilo della corretta considerazione dell'aggravante. La Corte ha però rilevato che l'imputazione richiamava l'aggravante sia nei possibili versanti della stessa e che l'accordo aveva ricompreso senza precisazioni l'aumento di pena a tale titolo; la motivazione del giudice sul punto era stata letta come supporto alla verifica di legittimità del patto, non come nuova qualificazione del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza sul preteso difetto di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in relazione all'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. era smentita dal tenore dell'imputazione e dell'accordo di patteggiamento. Inoltre, la censura è stata ritenuta estranea ai motivi deducibili in cassazione ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità senza formalità, sono state applicate le statuizioni ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento; la censura proposta è stata ritenuta estranea a tale perimetro

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante richiamata nell'imputazione e nell'accordo, rispetto alla quale è stata esclusa la denunciata mancanza di correlazione

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, possono essere dedotte solo le censure consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze estranee a tale ambito sono inammissibili.
  • Non sussiste difetto di correlazione tra contestazione e decisione quando l'imputazione e l'accordo richiamano l'aggravante in modo sufficiente e l'aumento di pena sia stato pattuito senza limitazioni, anche se la motivazione del giudice chiarisce il limitato ambito applicativo dell'aggravante ai fini della verifica di legittimità del patto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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