Cassazione Penale, Sentenza n. 23416/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso l'applicazione della 'ipotesi lieve' di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestando che soltanto una delle quattro buste contenenti marijuana (con impronta digitale del Puggillo) fosse attribuibile all'imputato e che le altre tre non lo riguardassero. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato la condotta specifica dell'imputato, in conformità ai principi delle Sezioni Unite (sent. n. 27727/2023 Gambacurta). Con un secondo motivo, contestava la ritenuta recidiva, lamentando la mancata correlazione valutativa tra i precedenti e il reato attuale e la carenza di valutazione delle circostanze attenuanti e del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva valutato il contesto complessivo e motivato razionalmente il diniego della lieve entità: luogo del rinvenimento (giardino condominiale in disuso accessibile solo ai condomini), quantità complessiva non trascurabile, quattro confezioni avvolte in un'unica busta esterna, assenza di segni distintivi sulle singole confezioni, notorietà del luogo come sede di spaccio, e intercettazioni che indicavano condivisione del luogo di custodia. Tali elementi, coordinati, giustificano la conclusione della consapevolezza reciproca e del tacito accordo tra detentori, impedendo l'applicazione dell'art. 73, comma 5. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte distrettuale ha adeguatamente ponderato i precedenti penali e i tratti di personalità ai fini della recidiva e dell'applicazione delle norme sul trattamento sanzionatorio (anche con riferimento all'art. 133 c.p.). Perciò il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La norma disciplina l'ipotesi di lieve entità per reati di detenzione a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che l'ipotesi non si applicasse perché, valutato il contesto (quantità, modalità di occultamento, luogo e assenza di segni distintivi), la condotta del ricorrente assumeva carattere di partecipazione consapevole al possesso condiviso.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 e comma 4
Riferimenti ai diversi profili di rilevanza penale nelle ipotesi più gravi di detenzione e cessione; le Sezioni Unite hanno stabilito che lo stesso fatto storico può integrare per concorrenti diverse qualificazioni (comma 1 o 4 versus comma 5) a seconda del contesto e della condotta individuale.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha fatto riferimento ai parametri di responsabilità, gravità e pericolosità del reo nell'applicare la recidiva e nel determinare il trattamento sanzionatorio.
Norma sulle circostanze aggravanti specifiche (reato reiterato); il ricorrente lamentava omessi esami relativi a tali circostanze, ma le doglianze sono state ritenute aspecifiche.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità e di formulazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti previsti da tale norma.
Consente al Giudice di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Sezioni Unite, sent. n. 27727 del 14/12/2023 (Gambacurta)
Principio che lo stesso fatto storico può configurare, per diversi concorrenti, reati diversi (es. illeciti più gravi per alcuni e 'ipotesi lieve' per altri) a seconda del contesto e delle modalità specifiche dell'azione di ciascuno; la Corte ha però sottolineato che va valutato il contesto complessivo e le circostanze distinte per ciascun concorrente.
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Giurisprudenza di legittimità che disciplina l'applicazione della recidiva, richiedendo valutazione della rilevanza concreta dei precedenti rispetto al nuovo episodio criminale; citata per giustificare il trattamento sanzionatorio in relazione ai precedenti del ricorrente.
Sez. 3, n. 20234 del 04/02/2022 (Marcarini)
Precedente che mostra come l'esclusione dell'ipotesi lieve sia corretta quando soggetti gestiscono piazze di spaccio anche in collegamento tra loro; utilizzato come riferimento per l'analogia nella valutazione del contesto e della partecipazione.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 73, comma 5 (ipotesi lieve) richiede una valutazione specifica e contestuale della condotta individuale: non basta la mera indicazione della quantità attribuibile all'imputato, occorre escludere elementi che denotino partecipazione consapevole a un possesso collettivo o organizzato.
- La presenza della sostanza in più confezioni riposte insieme, l'assenza di segni distintivi, il ricorso a un unico nascondiglio accessibile a più soggetti e la notorietà del luogo come sede di spaccio sono elementi che possono far escludere la lieve entità perché indicano un tacito accordo e la consapevolezza reciproca tra detentori.
- Il rinvenimento di sole impronte dell'imputato su una parte del materiale non esclude automaticamente l'attribuzione logica di un contesto condiviso: il giudice può coordinare fatti e circostanze per ritenere la partecipazione ad un possesso collettivo.
- La recidiva va valutata non come mera formalità ma nella sua incidenza concreta: il giudice deve motivare la rilevanza dei precedenti rispetto al nuovo fatto, considerando gravità, tempo e natura dei precedenti e i parametri dell'art. 133 c.p.; però, argomentazioni generiche del ricorrente sul punto sono inefficaci.
- In cassazione le doglianze saranno respinte se non indicano con precisione gli elementi omessi o se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente che coordina prove e circostanze.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi è utile cercare di dimostrare l'assenza di consapevolezza del contesto condiviso (es. confezioni separate, segni distintivi, impossibilità di accesso al luogo ad altri estranei) e contestare puntualmente la significatività dei precedenti ai fini della recidiva.
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