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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10930/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un reato stradale aggravato, deducendo: 1) vizio di motivazione sulla valutazione della prova e sulla ricostruzione della responsabilità, sostenendo che mancasse la prova specifica della condotta a lui ascritta e, in particolare, del fatto che fosse stato lui a provocare il sinistro stradale che fungeva da elemento aggravante, poiché la Polizia locale era intervenuta quando l'incidente si era già verificato; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica analitica della motivazione impugnata e senza specifici riferimenti a travisamenti della prova. Inoltre, ha osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte territoriale, fondata su precedenti detentivi, recidive e assenza di elementi positivi. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 185 commi 1 e 2, lett. c), 186 comma 2-bis e 186 comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Disposizioni richiamate come base del reato stradale contestato; nel caso concreto la Corte valorizza la ricostruzione del sinistro e la condotta di guida dell'imputato, ritenendo correttamente affermata l'aggravante contestata.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice indica gli elementi negativi ritenuti decisivi o, comunque, l'assenza di elementi positivi; l'incensuratezza non è di per sé sufficiente a giustificarne la concessione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato indirettamente nel contesto della valutazione delle prove, come parametro per ribadire che la censura non può tradursi in una nuova e alternativa lettura del compendio probatorio in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa dei fatti già apprezzati dai giudici di merito; il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare puntuali travisamenti o errori di diritto.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito senza una critica analitica delle ragioni poste a fondamento della decisione.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, quali precedenti specifici, recidive e assenza di elementi positivi, non essendo necessario confutare singolarmente ogni deduzione difensiva.
  • L'incensuratezza dell'imputato non impone di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche, potendo il giudice negarle sulla base di elementi negativi prevalenti o dell'assenza di circostanze favorevoli.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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