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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33108/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di demolizione di un'autorimessa e di un ampliamento edilizio, proposta per asserita violazione delle distanze legali tra fabbricati e dal confine. In appello il giudice aveva rigettato le censure dei convenuti, ritenendo, quanto all'autorimessa, che alla data della costruzione la distanza minima dal confine fosse di cinque metri e che tale limite fosse stato superato; quanto all'ampliamento dell'edificio dei vicini, aveva escluso l'applicazione immediata tra privati della distanza di dieci metri prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 100 e 102 c.p.c. e nullità del procedimento e delle sentenze di merito, perché il giudizio avrebbe richiesto la partecipazione di tutti i comproprietari dell'immobile e non era stata evocata in giudizio una nuda comproprietaria, mentre era stata convenuta solo la persona titolare del diritto di abitazione; 2) violazione dell'art. 41-quinquies l. n. 1150 del 1942 e dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, assumendo che l'ampliamento dei vicini, pur conforme alla disciplina locale all'epoca vigente, era comunque contrario alla distanza inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e quindi andava demolito o arretrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che la domanda di demolizione di un bene in comproprietà integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario: il giudizio di primo grado era stato introdotto senza citare una delle comproprietarie dell'immobile, e tale omissione non era stata sanata né rilevata nei gradi di merito. Ha inoltre affermato che, in una lite diretta alla riduzione in pristino di opere abusive su immobile oggetto di comunione, il legittimato passivo è il nudo proprietario; il titolare del diritto di abitazione ha solo un interesse riflesso e può al più intervenire volontariamente. Perciò ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità degli atti del giudizio di primo grado e rinviato la causa al Tribunale di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla dedotta carenza di legittimazione e alla necessità di integrare il contraddittorio.

  • art. 102 c.p.c.

    La domanda di demolizione di un bene comune deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, perché la controversia integra litisconsorzio necessario.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il vizio denunciato per la nullità del procedimento e delle sentenze di merito derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 41-quinquies l. n. 1150 del 1942

    È richiamato nel secondo motivo quale base della disciplina urbanistica sulle distanze edilizie.

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    La Corte ne ribadisce la funzione di fissare limiti edilizi per i comuni e la distanza minima inderogabile tra pareti finestrate o edifici antistanti; la pronuncia richiama l'orientamento per cui la norma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati se non recepita negli strumenti urbanistici locali, salvo i casi previsti dalla disciplina richiamata.

  • art. 105, comma 2, c.p.c.

    Il titolare del diritto di abitazione o l'usufruttuario può solo intervenire volontariamente ad adiuvandum, in quanto titolare di un interesse riflesso alla conservazione del bene.

  • art. 1026 c.c.

    La disciplina dell'usufrutto viene estesa, a maggior ragione, al diritto di abitazione.

  • art. 983 c.c.

    Richiamato per precisare che l'estensione del godimento all'usufruttuario sulle accessioni non muta la titolarità passiva dell'azione di riduzione in pristino.

  • art. 353 c.p.c.

    Il giudice d'appello, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    In presenza di litisconsorzio necessario non integro, la causa deve essere rimessa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio nei confronti dei soggetti pretermessi.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    È il fondamento del rinvio al tribunale di primo grado dopo la cassazione per nullità dell'intero processo.

  • art. 17 l. n. 765 del 1967

    Richiamato nella motivazione per distinguere la disciplina immediatamente applicabile nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici dalla diversa disciplina dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968.

Massime di principio

  • L'azione di demolizione o riduzione in pristino per violazione delle distanze legali, quando incide su un bene in comproprietà, deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari; la mancata citazione di uno di essi determina un vizio di litisconsorzio necessario rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Se nel giudizio di primo grado manca la partecipazione di un litisconsorte necessario e il vizio non viene sanato, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice; in cassazione ne consegue la nullità degli atti e delle sentenze di merito e il rinvio ex art. 383, comma 3, c.p.c.
  • Nelle controversie volte alla rimozione di opere edilizie illegittime su immobili gravati da usufrutto o diritto di abitazione, la legittimazione passiva spetta al nudo proprietario, mentre l'usufruttuario o l'habitator hanno un interesse solo riflesso e possono, al più, intervenire volontariamente ad adiuvandum.
  • La disciplina delle distanze urbanistiche deve essere verificata distinguendo tra regole immediatamente operanti nei rapporti tra privati e regole che operano come limiti per la pianificazione comunale; ove la normativa locale sia incompatibile con quella statale inderogabile, il giudice deve disapplicare la previsione locale e applicare la disciplina statuale nei limiti riconosciuti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpiegnazioniContratto preliminare
RamiDiritti realiProcesso civileImmobiliare
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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