Cassazione Civile, Ordinanza n. 34166/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La parte ricorrente aveva convenuto in giudizio la società che gestiva l’albergo per ottenere il risarcimento dei danni alla persona derivanti da una caduta avvenuta sulle scale di ingresso della struttura. La caduta era stata attribuita alla presenza di un avvallamento su alcuni gradini e sul tappeto che li ricopriva, non visibile e non segnalato, nonché alla mancanza di corrimano. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provata in modo idoneo la concreta esistenza e consistenza dell’avvallamento, sicché l’evento poteva essere ricondotto al caso fortuito o alla disattenzione della stessa danneggiata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2051 e 2697 c.c., sostenendosi che il Tribunale avesse erroneamente escluso la responsabilità da custodia, invertito l’onere probatorio e attribuito rilievo alla mancanza di presidi antinfortunistici, nonché che avesse indebitamente valorizzato la consistenza dell’avvallamento pur confermato dai testimoni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse negato la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma avesse semplicemente accertato in fatto che mancava prova sufficiente della dinamica eziologica dell’incidente, in particolare della concreta presenza di un avvallamento causalmente significativo. Ha inoltre osservato che le doglianze relative agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. erano in parte infondate e in parte inammissibili, perché miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità del custode è stata ribadita come responsabilità oggettiva; tuttavia resta a carico del danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode può andare esente provando il caso fortuito.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella su cui grava secondo la scomposizione della fattispecie; non basta contestare la valutazione delle prove.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice afferma di non dover osservare la regola di disponibilità della prova o utilizza prove non introdotte dalle parti; non se valuta diversamente le prove ritualmente acquisite.
La censura è ammissibile solo se il giudice applica un regime legale di prova diverso da quello previsto; non quando effettua un apprezzamento di merito del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Le doglianze che in realtà investono l’apprezzamento dei fatti e delle prove vanno eventualmente incanalate nel vizio motivazionale, nei limiti del controllo di legittimità.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
È richiamato come limite operante al sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme.
Norma procedurale richiamata per la decisione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo; non è sufficiente allegare genericamente una situazione di pericolo o la mancata adozione di presidi antinfortunistici.
- La natura oggettiva della responsabilità del custode non esonera la parte attrice dall’onere di dimostrare che la cosa abbia avuto un ruolo causale concreto e specifico nella produzione del danno.
- Le censure formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo quando il giudice di merito abbia deciso sulla base di prove non dedotte dalle parti o abbia disapplicato un diverso regime legale della prova; non quando si contesti la mera ponderazione del materiale istruttorio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice altera il riparto dell’onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è configurabile quando si critichi l’esito dell’apprezzamento delle prove.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio istruttorio, se la censura si risolve nella richiesta di una diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
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