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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24266 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di liquidazione INVIM. Ha dedotto, in particolare, l'omessa pronuncia su alcune eccezioni, la decadenza o prescrizione del potere di riscossione e l'insufficiente motivazione dell'avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia doveva essere denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non attraverso le violazioni indicate dalla ricorrente; inoltre, la Corte non può sostituirsi al giudice di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: quando l'imposta è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato, la riscossione non è soggetta al termine decadenziale previsto per l'originario atto impositivo, ma al termine ordinario di prescrizione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la contribuente non aveva trascritto l'avviso né indicato dove fosse stato prodotto. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 2.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra una violazione dell'art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente proposta deve essere denunciata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la disposizione corretta per far valere in cassazione la violazione dell'obbligo di pronunciare su domande o eccezioni ritualmente introdotte.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è corretto per una diversa ragione giuridica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. e)

    Il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo non si applica, secondo la Corte, alla riscossione di un'imposta già definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b)

    La CTR aveva ritenuto che l'avviso fosse stato notificato entro i termini previsti dalla norma; la Cassazione ha confermato il rigetto, fondandosi però sulla natura giudiziale definitiva del titolo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La contribuente ne aveva dedotto la violazione in relazione alla motivazione dell'atto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La contribuente ne aveva dedotto la violazione, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della CTR applicando il principio secondo cui il diritto alla riscossione di un'imposta definitivamente accertata da sentenza passata in giudicato è soggetto al termine ordinario di prescrizione.

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria è stata definitivamente confermata da una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione diventa la sentenza e non più l'originario atto impositivo; pertanto, di regola, rileva il termine ordinario di prescrizione e non il termine decadenziale previsto per la formazione del ruolo relativo all'atto originario.
  • L'omessa pronuncia del giudice su una domanda o eccezione deve essere denunciata in cassazione come violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; l'indicazione di un diverso vizio può comportare l'inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: se si contesta il contenuto o la motivazione di un atto, occorre trascriverne le parti rilevanti e indicare con precisione dove l'atto è stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio.
  • La Corte di cassazione non riesamina autonomamente domande o eccezioni non esaminate dal giudice di merito, né può sostituirsi integralmente a quest'ultimo; il ricorrente deve formulare una censura processuale corretta e verificabile.
  • La contestazione della motivazione di un avviso tributario richiede l'individuazione concreta delle ragioni per cui l'atto non consentirebbe al contribuente di comprendere la pretesa, con adeguata riproduzione dell'atto nel ricorso.

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