Cassazione Civile, Ordinanza n. 18042/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di regolamento di confine tra due fondi contigui. Il giudice di primo grado aveva individuato il confine secondo la consulenza tecnica, condannando il convenuto al rilascio della porzione ritenuta appartenere all'attrice; aveva inoltre rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto sulla striscia di terreno contesa, ritenendo non provato il possesso esclusivo ultraventennale; infine aveva accolto la domanda dell'attrice volta a ottenere l'autorizzazione a installare, a proprie spese, un sistema di apertura a distanza su un cancello collocato nel fondo del convenuto, attraverso il quale ella accedeva alla propria proprietà mediante passaggio carrabile. La corte d'appello ha rigettato l'appello principale del convenuto e accolto quello incidentale dell'attrice sulle spese. In cassazione il convenuto ha dedotto: 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione delle norme sull'immutabilità del giudice istruttore e sulla decisione da parte di giudice diverso da quello davanti al quale erano state precisate le conclusioni; 2) violazione dell'art. 177 c.p.c. per il contrasto tra ordinanza istruttoria e sentenza e per l'asserita impossibilità di revoca da parte del giudice sostituto; 3) vizio motivazionale nella valutazione delle prove testimoniali sul possesso esclusivo e sulla tolleranza; 4) violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e del principio del facta concludentia, sostenendo che la rinuncia dell'attrice alla pretesa sul battuto cementizio e la costruzione del muro di contenimento avrebbero integrato riconoscimento del possesso altrui e delimitazione negoziale del confine; 5) erronea qualificazione della domanda relativa al passaggio e alla servitù, con contestazione dell'ammissibilità della domanda e dei presupposti per installare cancello automatico e illuminazione, sostenendo anche un aggravamento della servitù; 6) erronea riforma della compensazione delle spese di primo grado. La Corte di cassazione ha esaminato tutti i motivi ritenendoli infondati o inammissibili: ha affermato che il vizio della sentenza di primo grado, ove non ravvisato dal giudice d'appello, non può essere denunciato in cassazione; che la contraddittorietà tra ordinanza istruttoria e sentenza non integra vizio, poiché le ordinanze non pregiudicano la decisione e la loro revoca può essere anche implicita; che le censure sulla valutazione delle prove e sulla concludenza del comportamento integrano un tentativo di rivalutazione del merito, precluso in sede di legittimità; che la censura sulla servitù è in parte infondata quanto alla separazione delle domande e in parte inammissibile perché non investe una autonoma ratio decidendi, rappresentata dal difetto di interesse ad opporsi; che la nuova regolazione delle spese in appello è legittima in presenza di specifico motivo incidentale e va valutata in base alla soccombenza globale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione del convenuto. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa nullità del giudizio di primo grado, alla pretesa incompatibilità tra ordinanza e sentenza, alla valutazione delle prove sul possesso e sulla tolleranza, alla dedotta rinuncia quale riconoscimento del possesso e alla questione della servitù/passaggio; ha inoltre confermato la legittimità della statuizione sulle spese adottata dalla corte territoriale in accoglimento dell'appello incidentale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza di primo grado; la Corte osserva che il dedotto vizio, anche se esistente, non è più deducibile in cassazione quando la corte d'appello lo abbia escluso e deciso nel merito.
Richiamato insieme all'art. 281-quater c.p.c. a sostegno della censura sulla composizione del giudice di primo grado; la Corte non ne trae conseguenze di nullità rilevanti in cassazione.
Invocato dal ricorrente in relazione alla sostituzione del giudice dopo le memorie conclusionali; la Corte non accoglie la censura.
La sua inosservanza, in mancanza di espressa sanzione, integra mera irregolarità interna e non causa nullità del giudizio o della sentenza.
Le ordinanze istruttorie, ancorché motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; la loro eventuale revoca può essere anche implicita nella sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo vigente non consente più la censura di insufficiente o contraddittoria motivazione come prospettata dal ricorrente; il motivo fondato su tale vizio è inammissibile.
Richiamato per contestare la tempestività della rinuncia dell'attrice; la censura è dichiarata inammissibile perché attiene a valutazioni di merito sul significato del comportamento.
Invocato in relazione alla servitù di passaggio e alle opere accessorie; la Corte non accoglie la censura perché il motivo non investe la ratio decisoria autonoma del difetto di interesse.
Richiamato per sostenere che l'installazione del cancello automatico e dell'illuminazione avrebbe aggravato la servitù o ne avrebbe creata un'altra; la censura è ritenuta inammissibile per mancata impugnazione della ratio autonoma del difetto di interesse.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla separazione delle domande; la Corte rileva che la scelta di separarle rientra nel potere discrezionale del giudice ed è insindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione dell'immutabilità del giudice istruttore, quando non sia assistita da una specifica sanzione di nullità, integra una mera irregolarità interna del procedimento e non comporta di per sé nullità del giudizio o della sentenza.
- Le ordinanze istruttorie non vincolano il giudice della decisione finale: esse non possono pregiudicare la sentenza e la loro eventuale revoca può risultare anche implicitamente dalla decisione di merito.
- Le censure che, sotto la veste di vizio di motivazione o violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici sono inammissibili in cassazione.
- Quando una sentenza è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorrente deve censurarla specificamente; la mancata impugnazione di tale ratio determina l'inammissibilità del motivo.
- La compensazione delle spese e la scelta di separare le domande rientrano, entro i limiti di legge, nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei ristretti casi di violazione di legge o motivazione assente nei limiti consentiti.
- In caso di riforma, anche parziale, della decisione impugnata, il regolamento delle spese va effettuato considerando l'esito complessivo della lite secondo un criterio unitario e globale di soccombenza.
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