Cassazione Penale, Ordinanza n. 36373/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva soltanto ridotto la pena pecuniaria e confermato nel resto la condanna per detenzione/ricettazione di arma e ricettazione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967, sostenendo in sostanza che la pistola, pur funzionante e pronta all'uso, contenesse solo tre proiettili e che tale dato avrebbe reso il fatto meno offensivo e l'arma meno pericolosa. La censura è stata ritenuta generica perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la piena funzionalità dell'arma, una pistola calibro 38 pronta all'uso, e aveva escluso che il numero dei colpi nel caricatore potesse incidere in modo significativo sulla offensività del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha rilevato che la doglianza era generica e meramente riproduttiva dei motivi di appello, senza specifica confutazione delle argomentazioni della Corte territoriale sulla funzionalità e prontezza all'uso della pistola calibro 38. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della condanna per il reato in materia di armi; dalla decisione emerge che la condanna per tale disposizione è stata confermata in appello.
Norma richiamata come base della condanna per il reato in materia di armi; la sentenza impugnata è stata confermata sul punto.
Disposizione invocata dal ricorrente per ottenere l'attenuante; la Corte ne esclude l'applicazione implicando che, nel caso concreto, la mera presenza di tre proiettili nel caricatore non basta a qualificare il fatto come scarsamente offensivo.
Norma richiamata tra i reati per i quali la condanna è stata confermata in appello.
È la base implicita della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre in modo pedissequo censure già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per manifesta infondatezza.
- Ai fini dell'attenuante prevista dalla normativa speciale in materia di armi, non basta allegare un dato meramente quantitativo relativo al numero dei proiettili nel caricatore se la motivazione di merito accerta che l'arma è funzionante e pronta all'uso.
- La valutazione della minore offensività del fatto richiede una critica concreta e argomentata degli elementi valorizzati dal giudice di merito; la mera assertività non è sufficiente a scalfire una motivazione logicamente coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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