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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25317/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento IRES per l'anno 2008 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi relativi a compensi spettanti ad associati in partecipazione, ritenendoli non deducibili. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale avevano accolto le ragioni della contribuente. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità la società depositava documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e il pagamento dell'importo dovuto; la Corte rilevava che entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva chiesto la trattazione e che non risultava un diniego di definizione tempestivamente impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della controversia, poiché la contribuente aveva presentato domanda e effettuato il pagamento previsto in unica soluzione e non era intervenuto nei termini alcun diniego della definizione. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 2-ter, 8, 9, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    comma 2-ter; commi 8, 9 e 10; comma 13

    La definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata con il pagamento dovuto e in assenza di diniego nei termini, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; se nessuna parte chiede la trattazione entro il termine previsto, il processo si estingue per decorso del termine.

  • art. 391 c.p.c., comma 3

    È fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza secondo il meccanismo previsto per la prosecuzione del giudizio nonostante la sopravvenuta definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di estinzione del giudizio, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo eventualmente dovuto.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di una lite tributaria, se tempestivamente perfezionata secondo la disciplina speciale e non seguita da diniego dell'amministrazione, produce l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Nel regime della definizione agevolata, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine stabilito consente al processo di estinguersi per decorso del termine, salvo che una parte richieda la fissazione dell'udienza nei modi previsti dalla norma processuale richiamata.
  • Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese seguono la regola della statuizione adottata dalla Corte e viene dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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