Cassazione Civile, Ordinanza n. 03979/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un ex coniuge per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione della metà indivisa di un immobile acquistato in costanza di matrimonio in regime di comunione legale, immobile adibito a studio professionale dell'attore, nonché dei beni mobili e arredi utilizzati per l'attività professionale. Il ricorrente assumeva di avere posseduto esclusivamente il bene e di aver intervertito il possesso mediante il cambio della serratura o la mancata consegna delle nuove chiavi alla moglie. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo che, in presenza di comunione legale tra coniugi, l'usucapione non maturi durante il vincolo coniugale per effetto del combinato disposto degli artt. 1165 e 2941, n. 1, c.c., salvo interversione del possesso; nel caso concreto, l'interversione sarebbe avvenuta nel 2013, mentre l'azione era stata proposta nel 2017, quindi senza decorso del termine utile. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 191 c.c., sostenendo che, a seguito di separazione e autorizzazione a vivere separati, la comunione legale sarebbe divenuta ordinaria e non opererebbe la sospensione della prescrizione; lamentava inoltre che la Corte d'appello avesse rilevato d'ufficio la sospensione della prescrizione; 2) omesso esame degli artt. 1140 ss. e 832 c.c., contestando il richiamo alle Sezioni Unite n. 22755/2009 e sostenendo che la controparte fosse mera intestataria formale e che il possesso esclusivo fosse proprio dell'attore; 3) violazione dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, per non aver considerato il rifiuto della resistente di partecipare alla mediazione anche ai fini delle spese. La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi congiuntamente inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., confermando che, per i beni in comunione legale, il periodo di matrimonio impedisce il decorso del termine di usucapione tra coniugi, salvo formale cessazione del vincolo o interversione sufficiente; ha inoltre ritenuto infondato/inammissibile il terzo motivo, chiarendo che la mancata partecipazione alla mediazione consente solo al giudice di trarre argomenti di prova, senza imporre una regolazione delle spese diversa dal criterio della soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello, ritenendo corretta l'applicazione del principio secondo cui, in costanza di matrimonio e di comunione legale, non decorre il termine per usucapire un bene comune tra coniugi, salvo interversione del possesso; nel caso concreto l'asserita interversione risaliva al 2013 e, alla data della citazione del 2017, il termine non era maturato. Ha inoltre precisato che la sospensione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio quando il suo mancato decorso emerge dagli atti e che la mancata partecipazione alla mediazione non impone al giudice di utilizzare argomenti di prova né incide automaticamente sulla regolazione delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Le disposizioni sulla prescrizione, incluse le cause di sospensione e interruzione, si applicano all'usucapione in quanto compatibili.
La prescrizione resta sospesa tra i coniugi; tale regola è stata ritenuta ostativa al decorso del termine utile per l'usucapione in costanza di matrimonio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la trasformazione del regime patrimoniale dopo la separazione; la Corte non ha accolto tale impostazione ai fini della decorrenza dell'usucapione nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in tema di possesso; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura perché il punto centrale era la non maturazione del termine di usucapione in costanza di comunione legale.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla proprietà; la Corte ha ritenuto infondata la censura nel contesto della disciplina dell'usucapione tra coniugi in comunione legale.
comma 1, lett. c), d) ed f); comma 2
Le ipotesi di esclusione dalla comunione sono tassative e richiedono, oltre al riconoscimento formale, l'effettiva sussistenza della causa di esclusione; il richiamo alle Sezioni Unite è stato ritenuto pertinente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, invocata dal ricorrente nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma sul vizio di motivazione/omesso esame, invocata dal ricorrente per contestare il mancato esame di norme ritenute rilevanti.
I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la decisione impugnata era conforme a principi di diritto già consolidati.
Il rilievo officioso dell'inesistenza dei presupposti dell'usucapione non integra ultrapetizione quando il difetto emerge dagli atti.
art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010
La mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione consente al giudice solo di desumere argomenti di prova; non gli impone di farlo né determina automaticamente una diversa regolazione delle spese.
art. 116, secondo comma, c.p.c.
Richiamato come norma che consente al giudice di trarre argomenti di prova dalla condotta processuale o extraprocessuale della parte nei limiti previsti dalla legge.
Procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi manifestamente infondati, inammissibili o improcedibili.
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata e una somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In regime di comunione legale tra coniugi, il bene che vi ricade non può essere usucapito da uno dei coniugi durante la permanenza del vincolo matrimoniale, salvo che intervenga un'effettiva interversione del possesso e, comunque, decorra il termine utile dopo il venir meno della causa di sospensione.
- Le disposizioni sulla prescrizione si applicano all'usucapione, per quanto compatibili; quindi anche la sospensione della prescrizione tra coniugi opera sul decorso del termine usucapivo.
- L'accertamento della decorrenza e della maturazione del termine di usucapione è elemento costitutivo della domanda: se dagli atti emerge il mancato decorso del termine, il giudice deve rigettare la domanda anche d'ufficio, senza incorrere in ultrapetizione.
- La mancata partecipazione al procedimento di mediazione non impone al giudice di desumere necessariamente argomenti di prova: la valutazione è rimessa al suo prudente apprezzamento e le spese di lite restano regolate dal principio della soccombenza.
- L'esclusione di un bene dalla comunione legale richiede la ricorrenza effettiva di una causa legale di esclusione; il mero riconoscimento formale o la sola intestazione non sono sufficienti se non accompagnati dalla sostanza dell'ipotesi prevista dalla legge.
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