Cassazione Civile, Ordinanza n. 16540/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica corrisposta negli anni 2010 e 2011. La società aveva chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995, ma sia in primo grado sia in appello la domanda era stata respinta sul rilievo che, trattandosi di imposta pagata dal fornitore, solo quest'ultimo sarebbe legittimato a domandarne la restituzione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, e 53 del TUA, sostenendo che il consumatore finale, cui il tributo era stato riversato in via civilistica mediante rivalsa, dovesse essere legittimato a chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione, richiamando giurisprudenza favorevole e contestando la pretesa esclusività della legittimazione del fornitore. Con il secondo motivo riproponeva questioni ritenute assorbite nei gradi di merito, e cioè la asserita incompatibilità dell'addizionale con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE e la natura self-executing della direttiva stessa.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendolo infondato alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite e della successiva giurisprudenza di legittimità: nel sistema delle accise, il rapporto tributario intercorre tra fisco e fornitore-soggetto passivo, mentre quello tra fornitore e consumatore finale ha natura civilistica; di conseguenza, il consumatore finale non ha azione diretta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, potendo agire in ripetizione solo verso il fornitore, salvo l'ipotesi eccezionale in cui l'azione contro il fornitore sia oltremodo gravosa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sottoporre in cassazione questioni non decise dalla sentenza impugnata, essendo state assorbite in appello. Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente. Le spese del giudizio sono state compensate per giusti motivi, e la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995
richiamato come base della domanda di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica
il diritto al rimborso compete al soggetto passivo del tributo secondo la struttura del rapporto di accisa, non al consumatore finale che abbia sopportato l'onere economico della rivalsa
dedotto come norma violata insieme all'art. 14, comma 2, TUA
richiamato nel contesto della disciplina delle accise e della soggettività passiva del fornitore
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato a fondamento del primo motivo di ricorso
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato a fondamento del primo motivo di ricorso
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamato nella motivazione in tema di sospensione del giudizio civile in presenza di giudizio tributario pendente
la Corte ribadisce che il giudice ordinario può sospendere il processo quando vi sia contemporanea pendenza del giudizio tributario sul presupposto impositivo
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
oggetto del secondo motivo, ritenuto assorbito nei gradi di merito
la questione non è stata esaminata nel merito in cassazione perché non decisa dalla sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato indirettamente nel riferimento all'importo pari a quello previsto per il ricorso principale
base per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di accise, il rapporto tributario sorge tra l'Amministrazione finanziaria e il soggetto passivo dell'imposta; il consumatore finale che sopporti l'onere economico per effetto della rivalsa non diventa per ciò solo titolare di un'azione diretta di rimborso verso il fisco.
- L'autonomia tra rapporto tributario e rapporto civilistico di rivalsa comporta che il consumatore finale, se ritiene indebitamente traslato il tributo, debba agire in ripetizione dell'indebito contro il fornitore, mentre il rimborso verso l'Amministrazione spetta al solo soggetto passivo del tributo.
- L'azione diretta del consumatore verso l'Amministrazione finanziaria può operare solo in via eccezionale, quando la tutela contro il fornitore risulti praticamente impossibile o eccessivamente difficile per ragioni riferibili alla posizione del soggetto passivo, non per il solo fatto che il tributo sia stato riversato in prezzo.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni che il giudice di merito non abbia deciso perché assorbite; tali questioni sono estranee al devolutum e richiedono una previa pronuncia nel grado precedente.
- Quando il giudice ordinario è chiamato a decidere sulla ripetizione di somme indebitamente corrisposte per un tributo presupposto, può sindacare incidentalmente la legittimità dell'atto impositivo e, se del caso, disapplicarlo o sospendere il processo in presenza di un giudizio tributario pendente.
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