Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13014/2026 - Roma, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione I, n. 2652/2026, pubblicata in data 12 febbraio 2026 e notificata in data 2 aprile 2026, nonché per la nomina, ove occorra, del commissario ad acta

Giustizia amministrativa202605786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata piena esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2652/2026 in materia di accesso alla documentazione sugli eventi concertistici presso il Circo Massimo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione comunale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione, già ricorrente in un giudizio ex art. 116 c.p.a., aveva ottenuto una sentenza che ordinava a Roma Capitale di consentire, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, l’accesso alla documentazione relativa al Concerto di Capodanno 2026 e all’evento calendarizzato per settembre 2026 presso il Circo Massimo. Ritenendo che l’amministrazione avesse dato esecuzione solo parziale alla pronuncia, mediante trasmissione di documenti relativi esclusivamente al Concerto di Capodanno, l’associazione ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’ordine di integrale esecuzione e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Roma Capitale si è costituita e ha successivamente depositato una relazione della Sovrintendenza capitolina, corredata dalla relativa documentazione, contenente il quadro degli eventi programmati per la stagione estiva 2026 presso il Circo Massimo, inclusi i concerti di settembre e gli ulteriori eventi autorizzati o in corso di definizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, Roma Capitale ha depositato una relazione del 26 giugno 2026 e la documentazione relativa al complessivo programma degli eventi estivi presso il Circo Massimo: l’autorizzazione alla concessione dell’area per i concerti di Cesare Cremonini, la richiesta di utilizzo dell’area da parte della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, il relativo atto concessorio in corso di perfezionamento e la programmazione artistica, nonché le informazioni riguardanti i concerti di settembre. Il Collegio ha ritenuto così integralmente soddisfatta l’esigenza conoscitiva riconosciuta nella sentenza ottemperanda e, conseguentemente, venuto meno l’interesse alla decisione sull’esecuzione della pronuncia. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in considerazione del breve arco temporale intercorso tra il deposito del ricorso e il deposito della documentazione da parte dell’amministrazione. È stata mantenuta la formula generale di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    ricorso ex art. 116 c.p.a.

    La controversia originaria riguardava l’accesso ai documenti amministrativi e ambientali.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    con nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    La parte ricorrente ha invocato il potere del giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione del giudicato; il potere non è stato esercitato perché la documentazione è stata successivamente depositata dall’amministrazione.

  • d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195

    Istanza di accesso all’informazione ambientale, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195

    La richiesta originaria di documentazione è stata proposta anche quale istanza di accesso all’informazione ambientale.

  • art. 3-sexies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    nonché dell’art. 3-sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    La richiesta originaria è stata fondata anche sulla disciplina dell’accesso alle informazioni ambientali.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990

    La domanda originaria comprendeva anche l’accesso documentale ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse conoscitivo o sostanziale perseguito mediante la sentenza ottemperanda determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l’amministrazione abbia inizialmente dato esecuzione solo parziale alla pronuncia.
  • La produzione in giudizio, da parte dell’amministrazione, della documentazione necessaria a dare piena esecuzione a una sentenza di accesso rende superflua la nomina del commissario ad acta richiesta dal ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, alla luce della documentazione successivamente depositata dall’amministrazione, l’esigenza conoscitiva riconosciuta nella sentenza ottemperanda risulti integralmente soddisfatta.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo temporale tra la proposizione del ricorso per ottemperanza e l’adempimento documentale dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccessi specialiGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.