Sentenza n. 13014/2026 - Roma, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione I, n. 2652/2026, pubblicata in data 12 febbraio 2026 e notificata in data 2 aprile 2026, nonché per la nomina, ove occorra, del commissario ad acta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata piena esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2652/2026 in materia di accesso alla documentazione sugli eventi concertistici presso il Circo Massimo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione, già ricorrente in un giudizio ex art. 116 c.p.a., aveva ottenuto una sentenza che ordinava a Roma Capitale di consentire, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione, l’accesso alla documentazione relativa al Concerto di Capodanno 2026 e all’evento calendarizzato per settembre 2026 presso il Circo Massimo. Ritenendo che l’amministrazione avesse dato esecuzione solo parziale alla pronuncia, mediante trasmissione di documenti relativi esclusivamente al Concerto di Capodanno, l’associazione ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’ordine di integrale esecuzione e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Roma Capitale si è costituita e ha successivamente depositato una relazione della Sovrintendenza capitolina, corredata dalla relativa documentazione, contenente il quadro degli eventi programmati per la stagione estiva 2026 presso il Circo Massimo, inclusi i concerti di settembre e gli ulteriori eventi autorizzati o in corso di definizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Dopo la proposizione del ricorso, Roma Capitale ha depositato una relazione del 26 giugno 2026 e la documentazione relativa al complessivo programma degli eventi estivi presso il Circo Massimo: l’autorizzazione alla concessione dell’area per i concerti di Cesare Cremonini, la richiesta di utilizzo dell’area da parte della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, il relativo atto concessorio in corso di perfezionamento e la programmazione artistica, nonché le informazioni riguardanti i concerti di settembre. Il Collegio ha ritenuto così integralmente soddisfatta l’esigenza conoscitiva riconosciuta nella sentenza ottemperanda e, conseguentemente, venuto meno l’interesse alla decisione sull’esecuzione della pronuncia. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, in considerazione del breve arco temporale intercorso tra il deposito del ricorso e il deposito della documentazione da parte dell’amministrazione. È stata mantenuta la formula generale di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
ricorso ex art. 116 c.p.a.
La controversia originaria riguardava l’accesso ai documenti amministrativi e ambientali.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
con nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
La parte ricorrente ha invocato il potere del giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione del giudicato; il potere non è stato esercitato perché la documentazione è stata successivamente depositata dall’amministrazione.
Istanza di accesso all’informazione ambientale, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 195
La richiesta originaria di documentazione è stata proposta anche quale istanza di accesso all’informazione ambientale.
art. 3-sexies d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
nonché dell’art. 3-sexies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La richiesta originaria è stata fondata anche sulla disciplina dell’accesso alle informazioni ambientali.
istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990
La domanda originaria comprendeva anche l’accesso documentale ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse conoscitivo o sostanziale perseguito mediante la sentenza ottemperanda determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l’amministrazione abbia inizialmente dato esecuzione solo parziale alla pronuncia.
- La produzione in giudizio, da parte dell’amministrazione, della documentazione necessaria a dare piena esecuzione a una sentenza di accesso rende superflua la nomina del commissario ad acta richiesta dal ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, alla luce della documentazione successivamente depositata dall’amministrazione, l’esigenza conoscitiva riconosciuta nella sentenza ottemperanda risulti integralmente soddisfatta.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo temporale tra la proposizione del ricorso per ottemperanza e l’adempimento documentale dell’amministrazione.
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