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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43144/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. sul capo 1), confermava la misura cautelare (poi sostituita con arresti domiciliari) disposta dal GIP del 14/05/2024. L'imputazione cautelare contestava a Maria Chiappara la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) con funzioni di direzione, gestione e controllo; le si attribuiva in particolare il ruolo di custode/occultatrice del denaro provento delle vendite al dettaglio e attività di gestione della «piazza» (es. avvisi al marito sull'assenza di pusher). Il ricorso per cassazione deduceva carenza e insufficiente motivazione circa la prova della qualità di "custode" e dell'elemento psicologico (consapevolezza della provenienza illecita e destinazione delle somme), nonché viene contestata l'attribuzione di un ruolo apicale, sostenendo che le emergenze risultano episodiche e non indicano piena partecipazione o gestione operativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure costituiscano in gran parte una rilettura degli elementi di fatto e non si confrontino con i passaggi argomentativi del Tribunale del riesame: il sindacato di legittimità è limitato a verificare la logicità e l'adeguatezza della motivazione, non a rinnovare la valutazione degli elementi probatori; il Tribunale aveva invece fornito motivazione congrua e logica sul ruolo di partecipazione dell'imputata (custodia del denaro, recapito al marito, controllo della piazza e sollecitazione del coniuge). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per assenza di interesse, poiché l'esclusione di una qualifica apicale non avrebbe comportato un vantaggio cautelare rilevante dato che la mera partecipazione al sodalizio è di per sé idonea alla presunzione cautelare e l'ordinanza aveva comunque valorizzato il pericolo di reiterazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e l'ordinanza è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha considerato che l'aggravante contestata (416-bis, associazione mafiosa) era stata esclusa dal Tribunale del riesame sul capo 1); la decisione sulla sussistenza di tale aggravante non è stata invece oggetto efficace di impugnazione autonoma con esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, a livello di gravità indiziaria, gli atti e le intercettazioni giustificassero la partecipazione della ricorrente e l'attribuzione di ruoli relativi alla custodia del denaro e alla gestione della piazza.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato come base procedurale per la richiesta di riesame della misura cautelare; il Tribunale del riesame ha esaminato la richiesta ex art. 309 e motivato la conferma parziale della misura.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sul contenuto del ricorso per cassazione: la Corte ha valutato le censure presentate in base ai limiti di ammissibilità e di sindacato di legittimità, ritenendo alcune doglianze aspecifiche e inammissibili perché non confrontate con i passaggi argomentativi del giudice di merito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sul provvedimento motivato (atto del giudice): richiamata in relazione all'obbligo della decisione di confrontarsi con la motivazione e alla necessità di specificità delle censure in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'imposizione delle spese processuali alla parte che propone ricorso inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese ai sensi di tale disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario dell'atto della Corte: la decisione dispone la trasmissione della copia del provvedimento all'istituto competente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio di valutazione della condanna alla Cassa delle Ammende e alla valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fosse colpa tale da esentare il versamento.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere ex novo la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito: il ricorso che si risolve in una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi con i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato è inammissibile.
  • Quando si censura la gravità indiziaria in cassazione è necessario indicare puntualmente i passaggi logico-giuridici del provvedimento che sarebbero illogici o contraddittori: mere esplorazioni alternative dei fatti non sono ammesse.
  • L'esclusione di una qualificazione più grave (es. ruolo apicale) può risultare priva di interesse impugnatorio se la conferma della partecipazione semplice al sodalizio mantiene intatte le ragioni cautelari (pericolo di reiterazione, esigenza di tutela).
  • Per contestare l'attribuzione di ruoli operativi (custode, gestore) occorre dimostrare l'incongruenza manifesta tra gli elementi probatori (es. intercettazioni) e la conclusione del giudice di merito; bisogna quindi evidenziare quale specifico passaggio motivazionale sia illogico o assente.
  • Le intercettazioni e le risultanze investigative, se richiamate con motivazione congrua dal giudice di merito, possono costituire fondamento sufficiente per la gravità indiziaria anche se gli atti contestati appaiono in parte episodici, purché inseriti in un quadro complessivo coerente.
  • In sede cautelare è importante concentrarsi sul contrasto motivazionale e sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga): la rimozione di una qualificazione aggravante non sempre incide sulla permanenza della misura se permangono tali esigenze.

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