Cassazione Penale, Ordinanza n. 04446/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato: le censure erano meramente riproduttive di questioni già decise dalla Corte di appello e non mettevano in luce alcun vizio logico della motivazione o della sussunzione dei fatti nella norma incriminatrice. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che l'aveva condannata per fatti contestati come concorso in materia di stupefacenti. Nel ricorso, cui si sono aggiunti motivi nuovi, ha riproposto questioni già esaminate dal giudice di secondo grado, sostenendo in sostanza che i fatti non dovessero essere qualificati come favoreggiamento non punibile, e contestando la sussunzione della condotta nella fattispecie normativa richiamata nell'imputazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte di appello aveva già risposto correttamente a tali rilievi e che le deduzioni difensive non evidenziavano vizi logici nella qualificazione giuridica dei fatti.
Norme richiamate
È richiamato come norma di concorso di persone nell'ambito dell'imputazione; la Corte non ne approfondisce il contenuto, ma lo considera insieme alla fattispecie di stupefacenti contestata.
È la norma incriminatrice richiamata nell'imputazione per la condotta in materia di stupefacenti; la Corte afferma che i fatti sono stati correttamente sussunti sotto tale fattispecie.
È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando si limita a riproporre questioni già esaminate e motivate dal giudice di merito senza individuare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- In sede di legittimità, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve indicare specifici errori di sussunzione; in difetto, la conferma della motivazione d'appello rende il ricorso inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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