Cassazione Civile, Ordinanza n. 15155/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallito)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di esdebitazione proposta da un imprenditore individuale al termine del proprio fallimento, chiuso dopo la ripartizione dell'attivo. Il tribunale aveva respinto l'istanza ritenendo mancante il presupposto oggettivo dell'art. 142 l.fall., perché l'attivo realizzato era stato assorbito dalle spese di procedura e nulla era stato attribuito ai creditori concorsuali. La corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando un asserito pagamento solo parziale dei creditori concorsuali in misura ritenuta irrisoria. Nel ricorso per cassazione il debitore ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione e falsa applicazione dell'art. 142 l.fall. e omessa/errata individuazione del passivo accertato: secondo il ricorrente, la corte territoriale aveva sbagliato il calcolo della percentuale di soddisfacimento dei creditori, perché aveva rapportato la somma assegnata ai creditori a un passivo complessivo che includeva anche domande tardive non accertate; ove si considerasse solo il passivo tempestivamente accertato, la percentuale di soddisfazione sarebbe stata non irrisoria. Il ricorrente ha inoltre invocato l'orientamento di legittimità favorevole a una lettura estensiva del requisito dell'art. 142 l.fall., coerente con il favor debitoris.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse fondato il giudizio di irrisorietà su un calcolo erroneo della percentuale di soddisfacimento e su una non corretta considerazione del passivo derivante da domande tardive non ancora accertate. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, che dovrà riesaminare il presupposto oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali, verificando se il pagamento sia stato realmente soltanto irrisorio secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 142 l.fall.
Il beneficio dell'esdebitazione è precluso solo se i creditori concorsuali non siano stati soddisfatti neppure in parte; il requisito del soddisfacimento va valutato in modo non formalistico e non può essere negato in presenza di un pagamento non meramente irrisorio.
art. 143 l.fall.
Norma richiamata in relazione alla domanda di esdebitazione e al relativo procedimento.
art. 26 l.fall.
È il rimedio utilizzato per proporre reclamo avverso il decreto del tribunale in materia di esdebitazione.
art. 118, comma 3, l.fall.
Richiamato per descrivere la chiusura del fallimento dopo la ripartizione dell'attivo.
art. 119 l.fall.
Richiamato per la chiusura del fallimento a seguito della ripartizione finale.
art. 33 l.fall.
Richiamato quale fonte delle relazioni periodiche del curatore considerate dalla corte territoriale.
art. 102, commi 1 e 2, l.fall.
Richiamato per distinguere le domande tardive non ancora accertate dal passivo effettivamente verificato.
art. 41, comma 2, TUB
Richiamato con riferimento all'assegnazione provvisoria del ricavato di espropriazione ai creditori fondiari.
art. 4, par. 3, TUE
Richiamato come fondamento dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell'Unione.
art. 20 direttiva (UE) 2019/1023
Impone agli Stati membri di assicurare all'imprenditore persona fisica l'accesso ad almeno una procedura di discharge of debts; se l'esdebitazione è subordinata a un pagamento parziale, questo deve essere proporzionato e tener conto della situazione del debitore e dell'interesse dei creditori.
art. 23 direttiva (UE) 2019/1023
È indicato come norma che consente agli Stati membri di negare o limitare il beneficio in alcune ipotesi, tra cui la mancata copertura del costo della procedura.
art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Sono i vizi denunciati nei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In tema di esdebitazione fallimentare, il requisito del soddisfacimento dei creditori concorsuali non va letto in modo rigidamente formalistico: il beneficio può essere negato solo quando i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti oppure abbiano ricevuto un pagamento talmente esiguo da risultare concretamente irrilevante.
- Il giudizio sulla 'irrisorietà' del soddisfacimento deve essere compiuto sulla base di un corretto calcolo della percentuale di pagamento, rapportando le somme effettivamente distribuite al passivo effettivamente accertato e non a poste non verificate o non ancora ammesse.
- Le domande tardive non ancora accertate non possono essere automaticamente utilizzate, ai fini del requisito ostativo dell'esdebitazione, come componente del passivo su cui misurare la percentuale di soddisfazione dei creditori.
- L'interpretazione dell'istituto dell'esdebitazione deve essere coerente con il favor debitoris e con la disciplina eurounitaria sulla remissione dei debiti, fermo il bilanciamento con l'equo interesse dei creditori e con le eventuali ipotesi di esclusione previste dalla direttiva.
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