Cassazione Civile, Ordinanza n. 23522/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento fondata su cinque cartelle esattoriali relative a diversi tributi, incluse pretese della Camera di Commercio di Cuneo. In primo grado la CTP ha accolto solo in parte il ricorso, annullando l'intimazione per vizi di notifica delle cartelle salvo una cartella ritenuta regolarmente notificata, e dichiarando cessata la materia del contendere per alcune pretese camerali. In appello l'agente della riscossione ha prodotto documentazione per dimostrare la ritualità delle notifiche e ha sostenuto che la definitività delle cartelle imponesse, per i crediti erariali, il termine di prescrizione decennale. La CTR ha invece ritenuto regolari le notifiche delle cartelle ancora in contestazione e ha affermato che la definitività della cartella non muta il regime prescrizionale: i crediti per tributi erariali restano soggetti al termine decennale, mentre sanzioni e interessi seguono rispettivamente la prescrizione quinquennale. In cassazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2946 c.c., 20 e 24 d.lgs. 472/1997, sostenendo che anche le sanzioni collegate a tributi erariali dovessero prescriversi in dieci anni; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., sostenendo che gli interessi da ritardato pagamento, accessori del tributo, dovessero seguire il termine decennale del capitale. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che, in materia di sanzioni tributarie, l'art. 20 d.lgs. 472/1997 prevede una disciplina speciale e autonoma della prescrizione, con termine quinquennale, applicabile alla riscossione delle sanzioni non fondate su sentenza passata in giudicato; ha inoltre confermato che gli interessi, pur accessori del tributo quanto alla genesi, hanno autonomia funzionale e, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., si prescrivono in cinque anni, a prescindere dalla natura del debito principale. Pertanto ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale del credito; la Corte esclude che trovi applicazione alle sanzioni tributarie e agli interessi in discussione.
"il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni"
È norma speciale e autonoma in tema di prescrizione delle sanzioni tributarie; prevede il termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni, distinto dal regime del credito principale.
Non contiene una disciplina espressa della prescrizione dei crediti da sanzioni; regola la fase della riscossione e non consente di applicare il termine del tributo principale alle sanzioni.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
"gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"
Gli interessi si prescrivono in cinque anni; la prescrizione quinquennale opera per tutte le categorie di interessi e prescinde dalla natura dell'obbligazione principale.
Richiamato in relazione al deposito di memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte afferma che non si applica il raddoppio del contributo unificato quando è soccombente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ammessa alla prenotazione a debito come amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Richiamato per il testo introduttivo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1
Richiamata come antecedente storico della prescrizione quinquennale delle sanzioni pecuniarie.
Le sanzioni possono al più beneficiare dell'effetto di allungamento delle prescrizioni brevi solo in presenza di titolo giudiziale definitivo, secondo l'actio iudicati.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie sono soggette a una disciplina prescrizionale speciale e autonoma, che prevede il termine quinquennale di cui all'art. 20 d.lgs. 472/1997, non essendo estensibile automaticamente il termine ordinario decennale del tributo principale.
- La definitività della cartella di pagamento non muta il regime prescrizionale delle sanzioni tributarie, salvo l'eventuale operatività dell'art. 2953 c.c. in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato.
- Gli interessi, pur accessori rispetto al capitale sul piano genetico, hanno autonomia sul piano dell'obbligazione e si prescrivono in cinque anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura del debito principale.
- In materia di prescrizione dei crediti tributari accessori occorre distinguere tra capitale, sanzioni e interessi, poiché ciascuna componente può essere soggetta a un diverso regime prescrizionale.
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