Cassazione Civile, Ordinanza n. 35914/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un accordo transattivo intervenuto alla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, poi formalizzato in sede protetta presso la Direzione Territoriale del Lavoro. In tale accordo il titolo di cessazione del rapporto veniva riqualificato da licenziamento per motivo oggettivo a risoluzione consensuale, con previsione di un incentivo all'esodo. In un giudizio di opposizione a precetto promosso dalla banca, il giudice di primo grado aveva annullato la transazione per errore essenziale e riconoscibile della banca, ritenendo che essa ignorasse il coinvolgimento del lavoratore in indagini penali per reati commessi ai suoi danni e che tale circostanza incidesse sulle qualità soggettive del contraente e sul presupposto dell'accordo. La corte d'appello, in sede di rinvio, confermava tale impostazione. Il ricorrente censurava la sentenza denunciando: (i) violazione degli artt. 1429 e 1431 c.c. e dell'art. 41 del c.c.n.l., sostenendo che l'errore fosse stato erroneamente individuato sia nella pretesa irregolare esecuzione degli obblighi di lavoro, sia nella qualità soggettiva del lavoratore; osservava che nessun inadempimento era stato accertato e che la mera sottoposizione a indagini non sarebbe una qualità soggettiva, oltre al fatto che alla data dell'accordo il rapporto era già cessato e quindi non vi sarebbe stato obbligo di informazione; (ii) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe trascurato che, al momento della formalizzazione dell'accordo in sede protetta, erano già apparse notizie di stampa sul coinvolgimento del lavoratore nelle indagini, circostanza che avrebbe reso insussistente o comunque non riconoscibile l'errore della banca. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, qualificando l'errore come essenziale perché relativo alle qualità della persona del contraente e, in particolare, al corretto e leale adempimento degli obblighi contrattuali nell'intero rapporto di lavoro; ha inoltre ribadito che, ai fini dell'art. 1429 c.c., rileva la riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente secondo ordinaria diligenza, e non il fatto che l'errore fosse evitabile dalla parte in errore o che fossero già circolate notizie di stampa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore/ex dirigente. Ha confermato la decisione della corte d'appello che, in sede di rinvio, aveva respinto l'appello contro la sentenza di primo grado, mantenendo fermo l'annullamento della transazione per errore essenziale e riconoscibile della banca. La Corte ha chiarito che l'errore riguardava una qualità soggettiva determinante del contraente, ossia il corretto svolgimento del rapporto di lavoro e l'assenza di condotte illecite ai danni della datrice, e che la riconoscibilità dell'errore era stata correttamente accertata in fatto dal giudice di merito. Ha escluso che la mancanza di un formale inadempimento accertato o la cessazione del rapporto alla data dell'accordo rendessero irrilevante il vizio, così come ha escluso che la possibilità di desumere il coinvolgimento del lavoratore da articoli di stampa impedisse l'annullamento. La sentenza ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'errore è essenziale quando investe le qualità della persona dell'altro contraente determinanti del consenso, nonché un presupposto di fatto decisivo dell'accordo; rileva la sua riconoscibilità secondo ordinaria diligenza da parte dell'altro contraente.
La riconoscibilità dell'errore va valutata in base alla normale diligenza dell'altra parte; non è necessario che l'errore sia stato effettivamente riconosciuto.
art. 41 del c.c.n.l.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'insussistenza dell'obbligo di informazione dopo la cessazione del rapporto; la Corte ne ha ritenuto non decisivo il profilo, poiché rileva la riconoscibilità dell'errore.
Invocato per censurare l'apprezzamento del materiale informativo e di stampa; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché diretta contro un accertamento di fatto non decisivo nel senso prospettato.
Invocato insieme all'art. 115 c.p.c.; non impedisce il riconoscimento del vizio del consenso quando il giudice di merito abbia accertato in fatto i requisiti dell'errore essenziale e riconoscibile.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la riserva di deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La reiezione del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'annullamento del contratto per errore essenziale, l'errore può riguardare anche le qualità soggettive dell'altro contraente quando tali qualità siano state determinanti del consenso e costituiscano il presupposto concreto dell'accordo.
- Per la configurabilità dell'errore essenziale non è necessario che la persona che vi è incorsa abbia agito senza possibilità di accorgersene; è sufficiente che l'errore sia riconoscibile dall'altra parte con l'ordinaria diligenza.
- La riconoscibilità dell'errore è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- La circostanza che l'errore possa essere evitato dalla parte in errore o che vi siano elementi esterni idonei a far sospettare la realtà non esclude di per sé l'annullabilità, se il giudice abbia accertato l'essenzialità e la riconoscibilità del vizio.
- Nel valutare l'errore sul contenuto di un accordo conciliativo, rileva la reale rappresentazione della situazione professionale e comportamentale del contraente quando essa sia stata posta a base della definizione transattiva.
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